Art. 134. Funzioni e compiti della Regione. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti; b) la predisposizione dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali; c) l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e dei piani comunali e/o intercomunali e montani di emergenza; d) il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali, comunali ed intercomunali di emergenza; e) le intese di cui all'articolo 107 del d.lgs. 112/1998; f) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3), del d.lgs. 112/1998; g) l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992, avvalendosi anche del corpo nazionale dei vigili del fuoco; h) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; i) la promozione, la formazione, l'organizzazione, l'addestramento e l'utilizzo del volontariato, la tenuta dell'albo regionale delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 37, come modificata dalla presente legge, nonche' la vigilanza sulle attivita' delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, svolte nell'ambito delle funzioni di propria competenza; l) la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi; m) l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio e la definizione delle misure di salvaguardia per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale; n) l'individuazione e l'organizzazione permanente sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti dagli stessi eventi determinati; o) la messa a disposizione dei mezzi e delle strutture per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.