Art. 134.
                  Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati  alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
concernenti:
a)  la  partecipazione  all'organizzazione nazionale della protezione
civile,   in   armonia   con  le  indicazioni  degli  organi  statali
competenti;
b)  la  predisposizione  dei programmi di previsione e di prevenzione
dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
c)  l'emanazione  degli  indirizzi  per  la predisposizione dei piani
provinciali  di  emergenza  in  caso  di  eventi  calamitosi  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n.
225  (Istituzione  del Servizio nazionale della protezione civile), e
dei piani comunali e/o intercomunali e montani di emergenza;
d)  il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali,
comunali ed intercomunali di emergenza;
e) le intese di cui all'articolo 107 del d.lgs. 112/1998;
f) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo  107,  comma  1,  lettera  f),  numero  3),  del d.lgs.
112/1998;
g)  l'attuazione  di  interventi urgenti in caso di crisi determinata
dal  verificarsi  o  dall'imminenza  di eventi di cui all'articolo 2,
comma  1,  lettera b), della l. 225/1992, avvalendosi anche del corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
h)  l'attuazione  degli  interventi necessari per favorire il ritorno
alle  normali  condizioni  di  vita  nelle  aree  colpite  da  eventi
calamitosi;
i)  la promozione, la formazione, l'organizzazione, l'addestramento e
l'utilizzo  del  volontariato,  la  tenuta  dell'albo regionale delle
associazioni  di  volontariato  di  cui  all'articolo  28 della legge
regionale  11  aprile  1985,  n.  37,  come modificata dalla presente
legge,  nonche'  la vigilanza sulle attivita' delle organizzazioni di
volontariato  che  operano  in  materia  di protezione civile, svolte
nell'ambito delle funzioni di propria competenza;
l) la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti
il  territorio  regionale,  ai  fini  della  previsione  degli eventi
calamitosi;
m)  l'individuazione  e  la  perimetrazione delle aree a rischio e la
definizione  delle  misure di salvaguardia per le persone, le cose ed
il patrimonio ambientale;
n)  l'individuazione  e  l'organizzazione  permanente  sul territorio
regionale  dei  mezzi  e  delle  strutture  operative,  ai fini della
prevenzione  degli  eventi calamitosi e della riduzione degli effetti
dagli stessi eventi determinati;
o)  la  messa  a  disposizione  dei  mezzi  e delle strutture per gli
interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.