Art. 135.
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4,
le  province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
attribuiti  dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega
di cui ai commi 2 e 3, concernenti:
a)  la  predisposizione,  sulla  base  degli indirizzi regionali, dei
piani provinciali di emergenza;
b)  l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attivita' di
previsione  e  degli  interventi di prevenzione dei rischi, stabilite
dai  programmi  di  cui  all'articolo  134,  comma 1, lettera b), con
l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
c)  la vigilanza sulle attivita' delle organizzazioni di volontariato
che operano in materia di protezione civile, svolte nell'ambito delle
funzioni di propria competenza;
d)  la  vigilanza  sulla  predisposizione,  da  parte delle strutture
provinciali  di  protezione  civile,  dei  servizi  urgenti, anche di
natura  tecnica,  da  attivare  in  caso  di eventi calamitosi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992;
e)l'approntamento  di  sistemi  di  controllo  e  di  allarme per una
tempestiva segnalazione dell'insorgere di situazioni di pericolo o di
eventi calamitosi;
f)  la  rilevazione  e  la  raccolta dei dati tecnico-scientifici per
ciascuna  ipotesi  di rischio, interessanti l'ambito provinciale e la
loro trasmissione alla Regione;
g)  la  raccolta,  nell'ambito provinciale, sulla base degli elementi
forniti  dai  comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e
di  accesso  ai  mezzi,  agli  edifici ed alle aree da utilizzare per
interventi di soccorso ed assistenza.