Art. 135. Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega di cui ai commi 2 e 3, concernenti: a) la predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani provinciali di emergenza; b) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi di cui all'articolo 134, comma 1, lettera b), con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; c) la vigilanza sulle attivita' delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, svolte nell'ambito delle funzioni di propria competenza; d) la vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992; e)l'approntamento di sistemi di controllo e di allarme per una tempestiva segnalazione dell'insorgere di situazioni di pericolo o di eventi calamitosi; f) la rilevazione e la raccolta dei dati tecnico-scientifici per ciascuna ipotesi di rischio, interessanti l'ambito provinciale e la loro trasmissione alla Regione; g) la raccolta, nell'ambito provinciale, sulla base degli elementi forniti dai comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso ed assistenza.