Art. 137. Funzioni e compiti delle comunita' montane. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunita' montane esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti la predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani intercomunali montani di emergenza.