Art. 142. Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato, concernenti l'espressione del parere sull'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende unita' sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), numero 1).