Art. 142.
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4,
le  province  esercitano  le  funzioni  e  i  compiti  amministrativi
attribuiti   dallo   Stato,   concernenti  l'espressione  del  parere
sull'individuazione  degli  ambiti  territoriali delle aziende unita'
sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), numero
1).