Art. 143.
                   Funzioni e compiti dei comuni.
1.  Fermo  restando  quanto  stabilito  nell'articolo 5, commi 2 e 3,
s'intendono  attribuiti  ai  comuni, in conformita' a quanto previsto
nel   comma  1  dello  stesso  articolo,  le  funzioni  e  i  compiti
amministrativi   non  espressamente  riservati  alla  Regione  e  non
conferiti  agli  altri  enti  locali, fatta salva la delega di cui al
comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti
attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
a)   l'espressione  del  bisogno  socio-sanitario  della  popolazione
attraverso la conferenza locale per la sanita';
b)  l'autorizzazione  per l'utilizzazione di locali e di attrezzature
per il deposito e la vendita di prodotti alimentari.
2.  E'  altresi'  delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei
compiti  amministrativi  concernenti l'autorizzazione all'apertura ed
all'esercizio  di  stabilimenti  termali nonche' all'imbottigliamento
delle acque minerali.
3. Restano attribuite al sindaco, quale autorita' sanitaria locale:
a)  la  competenza  ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed
urgente  per  emergenze  sanitarie o di igiene pubblica di dimensione
comunale;
b)  la  disposizione,  su  proposta  motivata  di  un  medico,  degli
accertamenti  e dei trattamenti sanitari obbligatori nei confronti di
persone affette da malattia mentale;
c)  la  competenza  ad  emanare ordinanze per il ricovero di soggetti
affetti da malattie infettive.