Art. 143. Funzioni e compiti dei comuni. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l'espressione del bisogno socio-sanitario della popolazione attraverso la conferenza locale per la sanita'; b) l'autorizzazione per l'utilizzazione di locali e di attrezzature per il deposito e la vendita di prodotti alimentari. 2. E' altresi' delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti termali nonche' all'imbottigliamento delle acque minerali. 3. Restano attribuite al sindaco, quale autorita' sanitaria locale: a) la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze sanitarie o di igiene pubblica di dimensione comunale; b) la disposizione, su proposta motivata di un medico, degli accertamenti e dei trattamenti sanitari obbligatori nei confronti di persone affette da malattia mentale; c) la competenza ad emanare ordinanze per il ricovero di soggetti affetti da malattie infettive.