Art. 144.
                  Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati  alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
concernenti:
a) la determinazione delle tariffe per gli accertamenti e le indagini
in  materia  di  igiene,  sanita'  e polizia veterinaria, espletate a
favore  di  privati  dai  servizi,  presidi e strutture delle aziende
unita' sanitarie locali;
b) la prevenzione ed il controllo del randagismo;
c)  l'individuazione  delle  modalita'  di  raccordo funzionale tra i
dipartimenti  di  prevenzione delle aziende unita' sanitarie locali e
gli  istituti  zooprofilattici, al fine di coordinare le attivita' di
sanita' pubblica veterinaria;
d) la profilassi e la polizia veterinaria;
e) l'ispezione e la vigilanza veterinaria:
1) sugli animali destinati all'alimentazione umana;
2) sugli impianti di macellazione e di trasformazione;
3) sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e
sulle   malattie   trasmissibili   dagli   animali   all'uomo,  sulla
riproduzione,  sull'allevamento  e sulla sanita' animale, sui farmaci
di uso veterinario;
f)  le aziende unita' sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma
1, lettera c).
2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e),
mediante le aziende unita' sanitarie locali.