Art. 144. Funzioni e compiti della Regione. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione delle tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene, sanita' e polizia veterinaria, espletate a favore di privati dai servizi, presidi e strutture delle aziende unita' sanitarie locali; b) la prevenzione ed il controllo del randagismo; c) l'individuazione delle modalita' di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione delle aziende unita' sanitarie locali e gli istituti zooprofilattici, al fine di coordinare le attivita' di sanita' pubblica veterinaria; d) la profilassi e la polizia veterinaria; e) l'ispezione e la vigilanza veterinaria: 1) sugli animali destinati all'alimentazione umana; 2) sugli impianti di macellazione e di trasformazione; 3) sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, sull'allevamento e sulla sanita' animale, sui farmaci di uso veterinario; f) le aziende unita' sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c). 2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), mediante le aziende unita' sanitarie locali.