Art. 145. Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti l'espressione del parere sull'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende unita' sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), numero 1), nonche' quelli previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. 2. E' altresi' delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernente la liquidazione degli indennizzi per danni causati da cani randagi o inselvatichiti.