Art. 145.
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4,
le  province  esercitano  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
attribuiti   dallo   Stato   concernenti   l'espressione  del  parere
sull'individuazione  degli  ambiti  territoriali delle aziende unita'
sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), numero
1), nonche' quelli previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 8,
commi 5 e 6, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34.
2.  E'  altresi'  delegato alle province l'esercizio delle funzioni e
dei   compiti   amministrativi   concernente  la  liquidazione  degli
indennizzi per danni causati da cani randagi o inselvatichiti.