art. 147.
             Funzioni e compiti delle comunita' montane.
1.  Fermo  restando  quanto  stabilito  nell'articolo  7, comma 1, le
comunita'  montane  esercitano,  in conformita' a quanto previsto nel
comma   2   dello   stesso   articolo,   le  funzioni  ed  i  compiti
amministrativi  dei comuni in materia di sanita' veterinaria, qualora
l'ambito  territoriale  degli stessi coincida con il territorio della
comunita'.