art. 147. Funzioni e compiti delle comunita' montane. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunita' montane esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi dei comuni in materia di sanita' veterinaria, qualora l'ambito territoriale degli stessi coincida con il territorio della comunita'.