Art. 15
        Finanziamento delle funzioni e dei compiti conferiti.
1.  Le  spese  relative  alle  funzioni  e  ai compiti amministrativi
attribuiti  agli  enti  locali  sono  finanziate,  previa  stima  dei
relativi  oneri, mediante assegnazione agli enti destinatari di somme
stanziate  dal  bilancio  regionale.  Tali  somme  sono  stanziate in
specifici  capitoli  del  bilancio  regionale, rispettivamente per le
province, i comuni, le comunita' montane e la citta' metropolitana, e
sono  ripartite  tra  gli  enti, senza vincolo di destinazione, sulla
base  di  parametri  oggettivi  che tengano conto della popolazione e
delle  caratteristiche  territoriali, nonche' delle somme che ciascun
ente  puo'  ottenere  dalle  entrate  di cui al comma 4, con apposita
deliberazione  della Giunta regionale, previo parere della conferenza
Regione-autonomie locali. La Regione puo' provvedere al finanziamento
delle  funzioni  attribuite  anche  assegnando  agli enti destinatari
quote  delle  entrate tributarie proprie e devolute dallo Stato. Tali
quote sono stabilite con la legge regionale di bilancio.
2.  Le  spese  relative  alle  funzioni  e  ai compiti amministrativi
delegati  o  subdelegati  sono  finanziati, previa stima dei relativi
oneri,  con  assegnazione agli enti destinatari di delega o subdelega
di  somme stanziate dal bilancio regionale. Tali somme sono stanziate
in  appositi  capitoli  del bilancio regionale rispettivamente per le
province,  i comuni, le comunita' montane e la citta' metropolitana e
sono  ripartite  tra  gli  enti,  con vincolo di destinazione, con le
modalita' di cui al comma 1.
3. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorate di una somma
pari  alla  quota  delle spese relative al personale trasferito dalla
Regione,  che  viene  eliminato  dal  bilancio  regionale  in seguito
all'attribuzione,  alla  delega o alla subdelega delle funzioni e dei
compiti amministrativi.
4.  A ciascun ente locale spettano nelle materie attribuite, delegate
o  subdelegate  dalla  Regione,  i proventi delle tasse, dei diritti,
delle tariffe e dei relativi servizi.
5.  Ogni  eventuale  ulteriore  adempimento  attuativo  in materia di
finanziamento  delle funzioni e dei compiti amministrativi e' rimesso
ad   accordi  da  concludersi  tra  la  Regione  e  gli  enti  locali
destinatari,     previo     parere    espresso    dalla    conferenza
Regione-autonomie locali di cui all'articolo 20.