Art. 15 Finanziamento delle funzioni e dei compiti conferiti. 1. Le spese relative alle funzioni e ai compiti amministrativi attribuiti agli enti locali sono finanziate, previa stima dei relativi oneri, mediante assegnazione agli enti destinatari di somme stanziate dal bilancio regionale. Tali somme sono stanziate in specifici capitoli del bilancio regionale, rispettivamente per le province, i comuni, le comunita' montane e la citta' metropolitana, e sono ripartite tra gli enti, senza vincolo di destinazione, sulla base di parametri oggettivi che tengano conto della popolazione e delle caratteristiche territoriali, nonche' delle somme che ciascun ente puo' ottenere dalle entrate di cui al comma 4, con apposita deliberazione della Giunta regionale, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali. La Regione puo' provvedere al finanziamento delle funzioni attribuite anche assegnando agli enti destinatari quote delle entrate tributarie proprie e devolute dallo Stato. Tali quote sono stabilite con la legge regionale di bilancio. 2. Le spese relative alle funzioni e ai compiti amministrativi delegati o subdelegati sono finanziati, previa stima dei relativi oneri, con assegnazione agli enti destinatari di delega o subdelega di somme stanziate dal bilancio regionale. Tali somme sono stanziate in appositi capitoli del bilancio regionale rispettivamente per le province, i comuni, le comunita' montane e la citta' metropolitana e sono ripartite tra gli enti, con vincolo di destinazione, con le modalita' di cui al comma 1. 3. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorate di una somma pari alla quota delle spese relative al personale trasferito dalla Regione, che viene eliminato dal bilancio regionale in seguito all'attribuzione, alla delega o alla subdelega delle funzioni e dei compiti amministrativi. 4. A ciascun ente locale spettano nelle materie attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione, i proventi delle tasse, dei diritti, delle tariffe e dei relativi servizi. 5. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di finanziamento delle funzioni e dei compiti amministrativi e' rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali destinatari, previo parere espresso dalla conferenza Regione-autonomie locali di cui all'articolo 20.