Art. 150. Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) l'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67; b) l'espressione del parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle IPAB di rilevanza provinciale, ai sensi dell'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza); c) la localizzazione dei presidi assistenziali e la formulazione del parere sulla determinazione da parte della Regione, degli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi; d) la localizzazione e l'istituzione dei centri antiviolenza o di case rifugio per donne maltrattate e l'inoltro alla Regione delle richieste di contributo; e) il coordinamento e la verifica delle iniziative dei comuni in materia socio-assistenziale. 2. Le province svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con i comuni, singoli e associati, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la promozione di iniziativeve a carattere sociale e culturale in favore degli immigrati, degli emigrati e dei nomadi, per conservare e sviluppare la loro identita' culturale e per favorire il loro inserimento nella societa'.