Art. 150.
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4,
le  province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:
a)  l'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti, ai sensi dell'articolo 5,
comma  2,  del  decreto  legge  18  gennaio  1993, n. 9 (Disposizioni
urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella
legge 18 marzo 1993, n. 67;
b)   l'espressione   del   parere   sulle   modifiche  statutarie  ed
istituzionali   delle   IPAB   di  rilevanza  provinciale,  ai  sensi
dell'articolo  62  della  legge  17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza);
c)  la localizzazione dei presidi assistenziali e la formulazione del
parere  sulla  determinazione  da  parte  della Regione, degli ambiti
territoriali adeguati alla gestione dei servizi;
d)  la  localizzazione  e  l'istituzione dei centri antiviolenza o di
case  rifugio  per  donne  maltrattate e l'inoltro alla Regione delle
richieste di contributo;
e)  il  coordinamento  e  la  verifica delle iniziative dei comuni in
materia socio-assistenziale.
2.  Le  province  svolgono,  in  via concorrente con lo Stato, con la
Regione e con i comuni, singoli e associati, le funzioni ed i compiti
amministrativi  concernenti la promozione di iniziativeve a carattere
sociale  e  culturale in favore degli immigrati, degli emigrati e dei
nomadi, per conservare e sviluppare la loro identita' culturale e per
favorire il loro inserimento nella societa'.