Art. 151.
                   Funzioni e compiti dei comuni.
1.   Fermo  restando  quanto  stabilito  nell'articolo  5,  comma  2,
s'intendono  attribuiti  ai  comuni, in conformita' a quanto previsto
nei  commi  2  e  3  dello  stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi   non  espressamente  riservati  alla  Regione  e  non
conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano
le  funzioni  ed  i  compiti  attribuiti dallo Stato e dalla presente
legge concernenti:
a)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento  della  rete  dei servizi
socio-assistenziali  e  la gestione degli stessi, ivi compresi quelli
relativi ai tossicodipendenti ed agli alcoldipendenti;
b) l'assistenza ai minori in stato di bisogno, ai minori illegittimi,
abbandonati o esposti all'abbandono;
c)  la  vigilanza sull'attivita' delle organizzazioni di volontariato
operanti in materia;
d)  la  gestione  del  servizio  di  asilo  nido  e  del  servizio di
assistenza familiare;
e)  la  realizzazione  e  la  gestione  dei centri di accoglienza per
stranieri extracomunitari;
f)   l'espressione   del   parere   sulle   modifiche  statutarie  ed
istituzionali   delle   IPAB   di   rilevanza   comunale,   ai  sensi
dell'articolo 62 della l. 6972/1890;
g) l'autorizzazione all'apertura dei servizi socio-assistenziali e la
vigilanza su tali servizi e sull'attivita' degli enti privati e delle
organizzazioni di volontariato che prestano assistenza sociale;
h)  la  concessione  dei  nuovi  trattamenti economici a favore degli
invalidi civili.
2.  I comuni singoli ed associati svolgono, in via concorrente con lo
Stato,  con  la  Regione e con la provincia, le funzioni ed i compiti
amministrativi  concernenti  la  promozione di iniziative a carattere
sociale  e  culturale in favore degli immigrati, degli emigrati e dei
nomadi, per conservare e sviluppare la loro identita' culturale e per
favorire il loro inserimento nella societa'.