Art. 151. Funzioni e compiti dei comuni. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l'organizzazione ed il funzionamento della rete dei servizi socio-assistenziali e la gestione degli stessi, ivi compresi quelli relativi ai tossicodipendenti ed agli alcoldipendenti; b) l'assistenza ai minori in stato di bisogno, ai minori illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono; c) la vigilanza sull'attivita' delle organizzazioni di volontariato operanti in materia; d) la gestione del servizio di asilo nido e del servizio di assistenza familiare; e) la realizzazione e la gestione dei centri di accoglienza per stranieri extracomunitari; f) l'espressione del parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle IPAB di rilevanza comunale, ai sensi dell'articolo 62 della l. 6972/1890; g) l'autorizzazione all'apertura dei servizi socio-assistenziali e la vigilanza su tali servizi e sull'attivita' degli enti privati e delle organizzazioni di volontariato che prestano assistenza sociale; h) la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili. 2. I comuni singoli ed associati svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con la provincia, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale in favore degli immigrati, degli emigrati e dei nomadi, per conservare e sviluppare la loro identita' culturale e per favorire il loro inserimento nella societa'.