Art. 153.
                  Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati  alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
concernenti:
a)  la  determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie
dei  corsi  di  formazione  ed aggiornamento del personale addetto ai
servizi  previsti  dalla  legge regionale 30 marzo 1992, n. 29, e dei
docenti  della  scuola  materna  comunale, nell'ambito dell'esercizio
delle  funzioni  e dei compiti amministrativi regionali di formazione
professionale;
b)  gli  interventi per l'alfabetizzazione e l'elevamento dei livelli
di scolarita' e di promozione educativa;
c) le iniziative a sostegno dell'orientamento educativo, tenuto conto
delle  indicazioni  programmatiche  e  degli interventi operativi dei
consigli scolastici distrettuali;
d)  l'assicurazione  dei beneficiari di cui all'articolo 3 della l.r.
29/1992  per  gli eventi dannosi connessi alle attivita' scolastiche,
parascolastiche ed al trasporto;
e)   gli   interventi   per   lo   sviluppo   ed  il  perfezionamento
dell'istruzione tecnica e professionale;
f)  la  fornitura, in carenza di interventi comunali, di attrezzature
specialistiche  che si rendano necessarie per l'inserimento in scuole
normali  di  alunni  minorati  e per la realizzazione di opere che ne
facilitino l'accesso ai locali scolastici;
g)  gli  interventi in favore dei comuni a sostegno dei servizi dagli
stessi  erogati  ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 29/1992, nonche'
quelli  per  favorire  la circolarita' e l'interscambio di esperienze
tra le diverse realta' educative.
2.  E'  altresi'  riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e
dei compiti delegati dallo Stato concernenti:
a)  la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione
e formazione professionale;
b)  la  programmazione,  sul  piano regionale, della rete scolastica,
sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con il
piano regionale;
c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali
interessati,   del  territorio  regionale  in  ambiti  funzionali  al
miglioramento dell'offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f)  le  iniziative  e  le attivita' di promozione relative all'ambito
delle funzioni conferite.