Art. 154. Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) in relazione all'istruzione secondaria superiore: 1) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; 2) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; 3) i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio; 4) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; 5) la sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti; 6) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite; 7) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento degli organi collegiali scolastici a livello territoriale; 8) la risoluzione dei conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche, salvo quanto previsto all'articolo 155, comma 1, lettera a), numero 8). 2. Le province collaborano con i comuni in relazione alle iniziative di cui all'articolo 155, comma 2. 3. E' altresi' delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) l'aggiornamento educativo degli operatori addetti ai servizi; b) l'educazione permanente, ricorrente e continua per favorire la crescita educativa dei cittadini; c) la ripartizione dei fondi relativi alle funzioni attribuite ai comuni; d) la concessione di contributi ai comuni per l'acquisto di scuolabus, di attrezzature per cucine e refettori scolastici.