Art. 154.
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4,
le  province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
a) in relazione all'istruzione secondaria superiore:
1)  l'istituzione,  l'aggregazione,  la  fusione e la soppressione di
scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
2)  la  redazione  dei  piani  di  organizzazione  della  rete  delle
istituzioni scolastiche;
3)  i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per
gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;
4)   il   piano  di  utilizzazione  degli  edifici  e  di  uso  delle
attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
5) la sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti;
6)  le  iniziative  e  le attivita' di promozione relative all'ambito
delle funzioni conferite;
7)  la  costituzione,  i  controlli  e  la vigilanza, ivi compreso lo
scioglimento   degli   organi   collegiali   scolastici   a   livello
territoriale;
8)  la  risoluzione  dei  conflitti  di  competenza  tra  istituzioni
scolastiche, salvo quanto previsto all'articolo 155, comma 1, lettera
a), numero 8).
2.  Le province collaborano con i comuni in relazione alle iniziative
di cui all'articolo 155, comma 2.
3.  E'  altresi'  delegato alle province l'esercizio delle funzioni e
dei compiti amministrativi concernenti:
a) l'aggiornamento educativo degli operatori addetti ai servizi;
b)  l'educazione  permanente,  ricorrente  e continua per favorire la
crescita educativa dei cittadini;
c)  la  ripartizione  dei  fondi relativi alle funzioni attribuite ai
comuni;
d)   la  concessione  di  contributi  ai  comuni  per  l'acquisto  di
scuolabus, di attrezzature per cucine e refettori scolastici.