Art. 158.
                  Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati  alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
concernenti:
a) la definizione dei criteri e la determinazione delle modalita' per
il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche o
alle  attivita'  professionali  ad  esse equiparate e dei conseguenti
indirizzi della programmazione didattica;
b)  l'istituzione  e  l'organizzazione  di corsi di formazione per il
personale  della Regione, degli enti da essa dipendenti, del servizio
sanitario e per il personale impegnato nelle iniziative di formazione
professionale;
c)  la  predisposizione  e  l'approvazione  dello  schema  tipo delle
convenzioni  da stipulare con i soggetti di cui all'articolo 18 della
legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23;
d)   la   predisposizione   e   l'approvazione   degli  indirizzi  di
programmazione   didattica,   in   relazione  ad  aree  professionali
specifiche;
e)  l'approvazione  e  l'inoltro  al  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  di progetti specifici di formazione a carico dei
fondi  previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in
materia di formazione professionale);
f)   l'approvazione   dei   requisiti   tecnici   necessari   per  il
riconoscimento  dell'idoneita'  delle  strutture e delle attrezzature
adibite alla formazione professionale;
g)  la  promozione delle attivita' di supporto di cui all'articolo 11
della l.r. 23/1992;
h)   il   raccordo,   previa   intesa  con  le  competenti  autorita'
scolastiche,  anche tramite le province, con il sistema scolastico di
cui all'articolo 13 della l.r. 23/1992;
i) il raccordo con il sistema produttivo;
l)  la  vigilanza  ed  i  controlli  sulle  attivita'  di  formazione
professionale, per la parte di propria competenza;
m) l'autorizzazione, su proposta delle province, allo svolgimento dei
corsi  privati  non  finanziati,  nonche',  in  via straordinaria, la
vigilanza ed il controllo delle attivita' degli stessi;
n)  le  funzioni  ed  i  compiti relativi agli istituti professionali
concernenti  anche  l'istituzione,  la  vigilanza,  l'indirizzo ed il
finanziamento degli stessi, limitatamente alle iniziative finalizzate
al  rilascio  di  qualifica  professionale e non al conseguimento del
diploma.