Art. 158. Funzioni e compiti della Regione. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la definizione dei criteri e la determinazione delle modalita' per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche o alle attivita' professionali ad esse equiparate e dei conseguenti indirizzi della programmazione didattica; b) l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione per il personale della Regione, degli enti da essa dipendenti, del servizio sanitario e per il personale impegnato nelle iniziative di formazione professionale; c) la predisposizione e l'approvazione dello schema tipo delle convenzioni da stipulare con i soggetti di cui all'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23; d) la predisposizione e l'approvazione degli indirizzi di programmazione didattica, in relazione ad aree professionali specifiche; e) l'approvazione e l'inoltro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di progetti specifici di formazione a carico dei fondi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale); f) l'approvazione dei requisiti tecnici necessari per il riconoscimento dell'idoneita' delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale; g) la promozione delle attivita' di supporto di cui all'articolo 11 della l.r. 23/1992; h) il raccordo, previa intesa con le competenti autorita' scolastiche, anche tramite le province, con il sistema scolastico di cui all'articolo 13 della l.r. 23/1992; i) il raccordo con il sistema produttivo; l) la vigilanza ed i controlli sulle attivita' di formazione professionale, per la parte di propria competenza; m) l'autorizzazione, su proposta delle province, allo svolgimento dei corsi privati non finanziati, nonche', in via straordinaria, la vigilanza ed il controllo delle attivita' degli stessi; n) le funzioni ed i compiti relativi agli istituti professionali concernenti anche l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo ed il finanziamento degli stessi, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.