Art. 159.
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4,
le  province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
a)  l'integrazione  tra  le  politiche  formative  e le politiche del
lavoro;
b)  le  convenzioni  con  enti  di formazione professionale, con enti
pubblici  e  con altri soggetti professionali idonei, per l'esercizio
dei  servizi  e  delle  attivita'  di  cui  all'articolo 8 della l.r.
23/1992;
c)  la gestione con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, della
l.r. 23/1992, delle strutture che realizzano i progetti formativi;
d) la gestione, con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della
l.r.  23/1992,  dei  corsi  riservati  ai giovani che abbiano assolto
l'obbligo    scolastico,    finalizzati   all'acquisizione   di   una
qualificazione di base;
e)   il   riconoscimento  dell'idoneita'  dei  centri  di  formazione
professionale e delle strutture alternative ed aziendali;
f)  la  vigilanza  ed  i  controlli  sulle  attivita'  di  formazione
professionale, per la parte di propria competenza;
g)  la  gestione  diretta  degli interventi formativi nelle strutture
trasferite  dalla  Regione o altrimenti acquisite o costituite, nelle
forme previste dalla l. 142/1990, ed in particolare:
1)  la  gestione  dei centri regionali di formazione professionale ed
attuazione di interventi formativi presso sedi formative alternative,
presso  strutture  formative  aziendali  e  presso  gli  istituti  di
prevenzione  e pena, nonche' la gestione delle attivita' formative in
agricoltura;
2)  la  gestione  dei  convitti  connessi  con iniziative a carattere
convittuale e semiconvittuale;
3)  la  rilevazione  e  la gestione dei centri e delle sedi formative
gestite da comuni, in convenzione con la Regione;
4)  la  rilevazione  e  la  gestione  degli  interventi  formativi in
agricoltura;
5)   l'attivita'   di  studio,  di  ricerca,  di  documentazione,  di
sperimentazione,  anche  didattica,  e d'informazione nel campo della
formazione e dell'orientamento professionale, su autorizzazione della
Regione;
6)  l'assistenza  tecnico-didattica  per  l'elaborazione di specifici
progetti   formativi   nell'ambito   del  territorio  di  competenza,
connessi, in particolare, con casi di rilevante squilibrio locale tra
domanda ed offerta di lavoro, su autorizzazione della Regione;
7)  l'organizzazione  e la gestione, su autorizzazione della Regione,
di  corsi  di  aggiornamento, di qualificazione e di riqualificazione
del   personale   impegnato  nelle  iniziative  di  formazione  e  di
orientamento professionale;
8)  la rilevazione e la gestione, su autorizzazione della Regione, in
caso di assenza di proposte da parte di altri enti di formazione, dei
centri  di  formazione  professionale  di  enti  che ne dismettano la
gestione,  nonche'  il  concorso,  con  diritto  di  prelazione, alla
rilevazione di detti centri in presenza di proposte avanzate da altri
enti di formazione;
h)  la  convenzione  con  imprese  artigiane  per la realizzazione di
interventi  formativi  rivolti agli apprendisti ed ai giovani di eta'
inferiore ai venticinque anni;
i)  la  vigilanza  ed il controllo, in via ordinaria, delle attivita'
dei  corsi  di  formazione professionale non finanziati dalla Regione
alla quale formulano proposte per lo svolgimento degli stessi.