Art. 159. Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l'integrazione tra le politiche formative e le politiche del lavoro; b) le convenzioni con enti di formazione professionale, con enti pubblici e con altri soggetti professionali idonei, per l'esercizio dei servizi e delle attivita' di cui all'articolo 8 della l.r. 23/1992; c) la gestione con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. 23/1992, delle strutture che realizzano i progetti formativi; d) la gestione, con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della l.r. 23/1992, dei corsi riservati ai giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico, finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di base; e) il riconoscimento dell'idoneita' dei centri di formazione professionale e delle strutture alternative ed aziendali; f) la vigilanza ed i controlli sulle attivita' di formazione professionale, per la parte di propria competenza; g) la gestione diretta degli interventi formativi nelle strutture trasferite dalla Regione o altrimenti acquisite o costituite, nelle forme previste dalla l. 142/1990, ed in particolare: 1) la gestione dei centri regionali di formazione professionale ed attuazione di interventi formativi presso sedi formative alternative, presso strutture formative aziendali e presso gli istituti di prevenzione e pena, nonche' la gestione delle attivita' formative in agricoltura; 2) la gestione dei convitti connessi con iniziative a carattere convittuale e semiconvittuale; 3) la rilevazione e la gestione dei centri e delle sedi formative gestite da comuni, in convenzione con la Regione; 4) la rilevazione e la gestione degli interventi formativi in agricoltura; 5) l'attivita' di studio, di ricerca, di documentazione, di sperimentazione, anche didattica, e d'informazione nel campo della formazione e dell'orientamento professionale, su autorizzazione della Regione; 6) l'assistenza tecnico-didattica per l'elaborazione di specifici progetti formativi nell'ambito del territorio di competenza, connessi, in particolare, con casi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, su autorizzazione della Regione; 7) l'organizzazione e la gestione, su autorizzazione della Regione, di corsi di aggiornamento, di qualificazione e di riqualificazione del personale impegnato nelle iniziative di formazione e di orientamento professionale; 8) la rilevazione e la gestione, su autorizzazione della Regione, in caso di assenza di proposte da parte di altri enti di formazione, dei centri di formazione professionale di enti che ne dismettano la gestione, nonche' il concorso, con diritto di prelazione, alla rilevazione di detti centri in presenza di proposte avanzate da altri enti di formazione; h) la convenzione con imprese artigiane per la realizzazione di interventi formativi rivolti agli apprendisti ed ai giovani di eta' inferiore ai venticinque anni; i) la vigilanza ed il controllo, in via ordinaria, delle attivita' dei corsi di formazione professionale non finanziati dalla Regione alla quale formulano proposte per lo svolgimento degli stessi.