Art. 161.
                  Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati  alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello   stesso   articolo,   oltre   alle   funzioni   ed  i  compiti
amministrativi  di  cui all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto
1998, n. 38, anche quelli concernenti:
a)  l'individuazione  dei  settori  di priorita' nei quali attivare i
cantieri scuola e lavoro;
b)  la  formulazione  dei  criteri  di priorita' sulla base dei quali
predisporre la graduatoria dei progetti finanziabili;
c)  la  fissazione  della  percentuale  delle risorse trasferite alle
province  che  le  stesse  possono utilizzare per il finanziamento di
propri progetti di cantieri scuola e lavoro;
d)  la realizzazione di cantieri scuola e lavoro direttamente con gli
enti  locali  interessati,  anche  attraverso  specifici  accordi  di
programma.