Art. 161. Funzioni e compiti della Regione. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed i compiti amministrativi di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38, anche quelli concernenti: a) l'individuazione dei settori di priorita' nei quali attivare i cantieri scuola e lavoro; b) la formulazione dei criteri di priorita' sulla base dei quali predisporre la graduatoria dei progetti finanziabili; c) la fissazione della percentuale delle risorse trasferite alle province che le stesse possono utilizzare per il finanziamento di propri progetti di cantieri scuola e lavoro; d) la realizzazione di cantieri scuola e lavoro direttamente con gli enti locali interessati, anche attraverso specifici accordi di programma.