Art. 162. Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti amministrativi attribuiti ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 38/1998, anche quelli attribuiti dalla presente legge concernenti: a) l'autorizzazione all'apertura dei cantieri scuola e lavoro; b) la concessione del finanziamento dei progetti e la revoca dello stesso.