Art. 162.
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4,
le  province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello   stesso   articolo,   oltre   alle   funzioni  ed  ai  compiti
amministrativi  attribuiti  ai  sensi  dell'articolo  19  della  l.r.
38/1998, anche quelli attribuiti dalla presente legge concernenti:
a) l'autorizzazione all'apertura dei cantieri scuola e lavoro;
b)  la  concessione  del finanziamento dei progetti e la revoca dello
stesso.