Art. 163. Funzioni e compiti dei comuni. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui all'articolo 22 della l.r. 38/1998.