Art. 163.
                   Funzioni e compiti dei comuni.
1.  Fermo  restando  quanto  stabilito  nell'articolo 5, commi 2 e 3,
s'intendono  attribuiti  ai  comuni, in conformita' a quanto previsto
nel  comma  1  dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti
amministrativi   non  espressamente  riservati  alla  Regione  e  non
conferiti  agli  altri  enti  locali,  fatta  salva  la delega di cui
all'articolo 22 della l.r. 38/1998.