Art. 164. Oggetto. 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "beni culturali" attengono ad ogni azione diretta alla salvaguardia, alla conservazione, alla valorizzazione ed alla gestione dei beni, rientranti nella competenza regionale e locale, d'interesse archeologico, architettonico, storico, artistico, archivistico, librario, audiovisivo, demoantropologico e scientifico che rappresentino, sia singolarmente sia in aggregazione, manifestazioni significative della creativita', della conoscenza, del costume e del lavoro dell'uomo. 2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "attivita' culturali" attengono ad ogni azione diretta a promuovere le attivita' rivolte a formare ed a diffondere espressioni della cultura e dell'arte. 3. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "spettacolo" attengono alla promozione della presenza omogenea ed equilibrata sul territorio regionale delle attivita' teatrali, musicali, di danza ed audiovisive ed alla valorizzazione della qualita' delle attivita' stesse.