Art. 164.
                              Oggetto.
1.  Le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi relativi alla materia
"beni  culturali" attengono ad ogni azione diretta alla salvaguardia,
alla  conservazione,  alla  valorizzazione ed alla gestione dei beni,
rientranti   nella   competenza   regionale   e  locale,  d'interesse
archeologico,   architettonico,   storico,  artistico,  archivistico,
librario,    audiovisivo,   demoantropologico   e   scientifico   che
rappresentino,  sia singolarmente sia in aggregazione, manifestazioni
significative  della creativita', della conoscenza, del costume e del
lavoro dell'uomo.
2.  Le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi relativi alla materia
"attivita'  culturali"  attengono ad ogni azione diretta a promuovere
le  attivita'  rivolte  a  formare  ed a diffondere espressioni della
cultura e dell'arte.
3.  Le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi relativi alla materia
"spettacolo"  attengono  alla  promozione  della presenza omogenea ed
equilibrata   sul  territorio  regionale  delle  attivita'  teatrali,
musicali,  di  danza  ed  audiovisive  ed  alla  valorizzazione della
qualita' delle attivita' stesse.