Art. 165.
                  Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati  alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
concernenti:
a) l'esercizio dell'azione di coordinamento e sostegno alle attivita'
svolte  da  enti  pubblici  e  privati  che,  senza  scopo  di lucro,
concorrono,  nel pubblico interesse, al perseguimento degli obiettivi
programmatici;
b) il monitoraggio e la valutazione del perseguimento degli obiettivi
programmatici,  anche  attraverso  la rilevazione ed elaborazione dei
dati riguardanti lo sviluppo dei servizi e delle strutture culturali;
c)   l'adozione  dello  schema  tipo  di  convenzione  relativa  alla
definizione  dei rapporti tra la Regione o l'ente locale interessato,
gli  enti  o  soggetti  che  organizzano  o  realizzano  attivita' di
valorizzazione   di   beni  culturali  e  gli  enti  o  soggetti  che
partecipano  a  tali attivita' mediante erogazioni liberali in denaro
ovvero  prestazione di servizi o cessione dei beni a titolo gratuito,
ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 8 ottobre 1997, n. 352
(Disposizioni  sui  beni  culturali),  nonche'  la stipulazione della
convenzione stessa per attivita' di preminente interesse regionale;
d)  la  formulazione di proposte allo Stato, ai fini dell'apposizione
di  vincoli  di  interesse  storico od artistico, della vigilanza sui
beni  vincolati,  dell'espropriazione  di  beni mobili ed immobili di
interesse  storico  od  artistico  e  dell'esercizio  del  diritto di
prelazione;
e)   l'esercizio  del  diritto  di  prelazione  quando  lo  Stato  ne
trasferisca la facolta' alla Regione;
f)  la  determinazione  dei requisiti necessari per l'inserimento dei
servizi  culturali  pubblici e privati di cui al titolo II, capo III,
della l.r. 42/1997, nell'organizzazione regionale;
g)  la  determinazione  dei  criteri per la cooperazione tra gli enti
locali, ai fini della realizzazione di sistemi dei servizi culturali;
h)  la  definizione degli ambiti territoriali dei sistemi dei servizi
culturali  ed  il  sostegno alle necessarie attivita' di ricerca e di
programmazione,  nonche'  ad  idonee forme integrative di gestione su
base sistemica;
i)  la  realizzazione di sistemi informativi regionali sui servizi ed
istituti culturali ed i beni in essi conservati, promuovendo anche la
costituzione  di  banche  dati  e  l'accesso  a  reti di informazione
bibliografica e documentale nazionali ed internazionali;
l) la promozione di interventi per la salvaguardia, l'incremento e la
diffusione del patrimonio degli istituti culturali regionali iscritti
all'albo di cui all'articolo 14 della l.r. 42/1997;
m)  l'attivita'  di  inventariazione  e  di  catalogazione  dei  beni
raccolti  nelle  biblioteche e nei musei locali e d'interesse locale,
negli archivi storici degli enti locali;
n)  la  determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie
dei  corsi  di  formazione  ed aggiornamento del personale addetto ai
servizi  culturali  pubblici  e  privati,  nell'ambito dell'esercizio
delle  funzioni  e dei compiti amministrativi regionali di formazione
professionale;
o) l'Istituto Regionale per le Ville Tuscolane (IRVIT);
p) la raccolta, l'elaborazione, la pubblicazione della documentazione
relativa ai beni culturali ed ambientali;
q)   il   censimento,   la  catalogazione,  la  documentazione  e  lo
svolgimento  dell'attivita'  finalizzata  alla conservazione dei beni
culturali ed ambientali;
r)   la  promozione  e  l'attuazione  d'iniziative  finalizzate  alla
produzione  ed  alla pubblicazione di nuovo materiale documentario ed
alla  realizzazione di strumenti conoscitivi, informativi e didattici
di qualsiasi tipo;
s)  la  raccolta  e  l'organizzazione  dei  dati e la ricerca di ogni
possibile  fonte,  anche  attraverso la creazione di appositi indici,
inventari e cataloghi;
t)  la  promozione e l'attuazione di forme di collaborazione con enti
pubblici  e  privati,  nonche'  l'incentivazione  ed il coordinamento
delle iniziative e delle attivita' degli enti locali nelle materie di
competenza  del  centro  regionale  per  la  documentazione  dei beni
culturali  ed  ambientali  del  Lazio  di cui alla legge regionale 26
luglio 1991, n. 31.
2.  La Regione svolge, in via concorrente con lo Stato e con gli enti
locali,  le  funzioni  ed  i  compiti  amministrativi  concernenti la
salvaguardia   e  la  conservazione  dei  beni  culturali,  assumendo
iniziative  per  la  loro  sicurezza e per il mantenimento della loro
integrita' materiale e del loro valore.
3.  La Regione coopera con lo Stato e con gli enti locali mediante la
commissione   di   cui   all'articolo   171   ed  anche  mediante  il
coordinamento   e  lo  sviluppo  di  sistemi  integrati  di  servizi,
nell'esercizio  delle  funzioni  e  dei compiti volti a conseguire la
valorizzazione  dei  beni  culturali,  migliorandone le condizioni di
conoscenza  e  di  conservazione ed incrementandone la fruizione, con
particolare riguardo a:
a) il miglioramento della conservazione dei beni;
b)  il  miglioramento  dell'accesso  ai beni ed alla diffusione della
loro conoscenza;
c)   la  fruizione  agevolata  dei  beni  da  parte  delle  categorie
svantaggiate;
d) l'organizzazione di studi, di ricerche, di iniziative scientifiche
e  di convegni in collaborazione con universita' ed altre istituzioni
culturali;
e)   l'organizzazione   di   interventi   di  carattere  didattico  e
divulgativo in collaborazione con istituti d'istruzione;
f)   l'organizzazione  di  esposizioni  e  di  mostre  in  Italia  ed
all'estero, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
g)  l'organizzazione  di itinerari culturali, individuati mediante la
connessione   fra   beni   culturali   ed   ambientali   diversi,  in
collaborazione con gli enti ed organi competenti per il turismo;
h)  l'organizzazione  di  eventi  culturali  connessi  a  particolari
aspetti  dei  beni  o  ad  operazioni  di  recupero, di restauro e di
acquisizione;
i)   l'organizzazione  di  ogni  altra  manifestazione  di  rilevante
interesse  scientificoculturale,  ivi  compresa la documentazione, la
catalogazione, le pubblicazioni e le riproduzioni.
4.  La  Regione  coopera con lo Stato e con le altre regioni, al fine
dell'individuazione di metodologie comuni per:
a)  il  censimento,  l'inventariazione  e  la  catalogazione dei beni
culturali  ed  ambientali,  nonche'  per  lo  sviluppo delle relative
banche dati, in un sistema informativo integrato;
b)  l'attivita'  tecnicoscientifica  di restauro dei beni culturali e
per  le  connesse  attivita'  di  ricerca  e  di documentazione degli
interventi.
5.  E'  altresi'  riservato  alla  Regione  l'esercizio,  tramite  la
soprintendenza  regionale  ai  beni  librari,  delle  funzioni  e dei
compiti amministrativi delegati dallo Stato concernenti la tutela del
patrimonio librario raro e di pregio.