Art. 165. Funzioni e compiti della Regione. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) l'esercizio dell'azione di coordinamento e sostegno alle attivita' svolte da enti pubblici e privati che, senza scopo di lucro, concorrono, nel pubblico interesse, al perseguimento degli obiettivi programmatici; b) il monitoraggio e la valutazione del perseguimento degli obiettivi programmatici, anche attraverso la rilevazione ed elaborazione dei dati riguardanti lo sviluppo dei servizi e delle strutture culturali; c) l'adozione dello schema tipo di convenzione relativa alla definizione dei rapporti tra la Regione o l'ente locale interessato, gli enti o soggetti che organizzano o realizzano attivita' di valorizzazione di beni culturali e gli enti o soggetti che partecipano a tali attivita' mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione dei beni a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (Disposizioni sui beni culturali), nonche' la stipulazione della convenzione stessa per attivita' di preminente interesse regionale; d) la formulazione di proposte allo Stato, ai fini dell'apposizione di vincoli di interesse storico od artistico, della vigilanza sui beni vincolati, dell'espropriazione di beni mobili ed immobili di interesse storico od artistico e dell'esercizio del diritto di prelazione; e) l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne trasferisca la facolta' alla Regione; f) la determinazione dei requisiti necessari per l'inserimento dei servizi culturali pubblici e privati di cui al titolo II, capo III, della l.r. 42/1997, nell'organizzazione regionale; g) la determinazione dei criteri per la cooperazione tra gli enti locali, ai fini della realizzazione di sistemi dei servizi culturali; h) la definizione degli ambiti territoriali dei sistemi dei servizi culturali ed il sostegno alle necessarie attivita' di ricerca e di programmazione, nonche' ad idonee forme integrative di gestione su base sistemica; i) la realizzazione di sistemi informativi regionali sui servizi ed istituti culturali ed i beni in essi conservati, promuovendo anche la costituzione di banche dati e l'accesso a reti di informazione bibliografica e documentale nazionali ed internazionali; l) la promozione di interventi per la salvaguardia, l'incremento e la diffusione del patrimonio degli istituti culturali regionali iscritti all'albo di cui all'articolo 14 della l.r. 42/1997; m) l'attivita' di inventariazione e di catalogazione dei beni raccolti nelle biblioteche e nei musei locali e d'interesse locale, negli archivi storici degli enti locali; n) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi culturali pubblici e privati, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale; o) l'Istituto Regionale per le Ville Tuscolane (IRVIT); p) la raccolta, l'elaborazione, la pubblicazione della documentazione relativa ai beni culturali ed ambientali; q) il censimento, la catalogazione, la documentazione e lo svolgimento dell'attivita' finalizzata alla conservazione dei beni culturali ed ambientali; r) la promozione e l'attuazione d'iniziative finalizzate alla produzione ed alla pubblicazione di nuovo materiale documentario ed alla realizzazione di strumenti conoscitivi, informativi e didattici di qualsiasi tipo; s) la raccolta e l'organizzazione dei dati e la ricerca di ogni possibile fonte, anche attraverso la creazione di appositi indici, inventari e cataloghi; t) la promozione e l'attuazione di forme di collaborazione con enti pubblici e privati, nonche' l'incentivazione ed il coordinamento delle iniziative e delle attivita' degli enti locali nelle materie di competenza del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali del Lazio di cui alla legge regionale 26 luglio 1991, n. 31. 2. La Regione svolge, in via concorrente con lo Stato e con gli enti locali, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali, assumendo iniziative per la loro sicurezza e per il mantenimento della loro integrita' materiale e del loro valore. 3. La Regione coopera con lo Stato e con gli enti locali mediante la commissione di cui all'articolo 171 ed anche mediante il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di servizi, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti volti a conseguire la valorizzazione dei beni culturali, migliorandone le condizioni di conoscenza e di conservazione ed incrementandone la fruizione, con particolare riguardo a: a) il miglioramento della conservazione dei beni; b) il miglioramento dell'accesso ai beni ed alla diffusione della loro conoscenza; c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie svantaggiate; d) l'organizzazione di studi, di ricerche, di iniziative scientifiche e di convegni in collaborazione con universita' ed altre istituzioni culturali; e) l'organizzazione di interventi di carattere didattico e divulgativo in collaborazione con istituti d'istruzione; f) l'organizzazione di esposizioni e di mostre in Italia ed all'estero, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; g) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali ed ambientali diversi, in collaborazione con gli enti ed organi competenti per il turismo; h) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, di restauro e di acquisizione; i) l'organizzazione di ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientificoculturale, ivi compresa la documentazione, la catalogazione, le pubblicazioni e le riproduzioni. 4. La Regione coopera con lo Stato e con le altre regioni, al fine dell'individuazione di metodologie comuni per: a) il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali ed ambientali, nonche' per lo sviluppo delle relative banche dati, in un sistema informativo integrato; b) l'attivita' tecnicoscientifica di restauro dei beni culturali e per le connesse attivita' di ricerca e di documentazione degli interventi. 5. E' altresi' riservato alla Regione l'esercizio, tramite la soprintendenza regionale ai beni librari, delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato concernenti la tutela del patrimonio librario raro e di pregio.