Art. 166.
                 Funzioni e compiti delle province.
1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le
province  esercitano,  in  conformita'  a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:
a)  l'istituzione  e  la  gestione  delle  strutture  e  dei  servizi
culturali  e  scientifici  di  interesse  provinciale,  per  i  quali
adottano i relativi regolamenti;
b)   la   promozione  della  cooperazione  tra  enti  locali  per  la
programmazione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali,
anche   mediante  l'istituzione  di  appositi  organismi  tecnici  di
coordinamento;
c)  la formulazione di proposte alla Regione, sentiti gli enti locali
interessati, per la definizione degli ambiti territoriali dei sistemi
dei  servizi  culturali  ed  il sostegno alle necessarie attivita' di
ricerca  e  di programmazione, nonche' ad idonee forme integrative di
gestione  su  base  sistematica,  di  cui  all'articolo 165, comma 1,
lettera h);
d)  l'organizzazione  sul territorio, in particolare nei comuni privi
di biblioteca, di attivita' alternative ed integrative di servizio di
lettura,  anche  mediante  forme  di  cooperazione  intercomunale che
possono  avvalersi  del  supporto tecnico delle biblioteche esistenti
nell'area interessata;
e) la promozione dell'informazione sui beni culturali del territorio,
la  costituzione e la gestione di archivi di dati conformi al sistema
informativo regionale;
f)  la  stipulazione  di  convenzioni  con  gli  enti  o soggetti che
organizzano   o   realizzano  attivita'  di  valorizzazione  di  beni
culturali  di  preminente interesse provinciale e gli enti o soggetti
che  partecipano  a  tali  attivita'  mediante erogazioni liberali in
denaro  ovvero  prestazione  di  servizi  o cessione di beni a titolo
gratuito,  secondo  lo  schema tipo di cui all'articolo 165, comma 1,
lettera c);
g)  la  promozione  di  forme  di  collaborazione  tra le istituzioni
culturali  pubbliche e private operanti nel territorio e tra queste e
le associazioni culturali, la scuola e l'universita';
h)   il  coordinamento  della  rilevazione  dei  dati  statistici  ed
informativi   relativi   ai  servizi  culturali,  alle  strutture  ed
all'utenza di cui all'articolo 167, comma 1, lettera c);
i) la formulazione di proposte allo Stato ai fini dell'apposizione di
vincoli  di  interesse  storico o artistico, della vigilanza sui beni
vincolati,   dell'espropriazione   di  beni  mobili  ed  immobili  di
interesse  storico  o  artistico  e  dell'esercizio  del  diritto  di
prelazione, dandone comunicazione alla Regione;
l)   l'esercizio  del  diritto  di  prelazione  quando  lo  Stato  ne
trasferisca la facolta' alla provincia.
2.  Le  province  svolgono,  in  via concorrente con lo Stato, con la
Regione  e  con  i  comuni,  le  funzioni ed i compiti amministrativi
concernenti  la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali di
cui all'articolo 165, comma 2.
3. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni,
mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle
funzioni  e dei compiti volti a conseguire la valorizzazione dei beni
culturali, ai sensi dell'articolo 165, comma 3.
4.  In attesa dell'istituzione della Citta' metropolitana di Roma, la
Provincia di Roma esercita le funzioni ed i compiti amministrativi di
cui  al  presente  articolo, salvo quanto stabilito dall'articolo 167
comma 4, in relazione al territorio del Comune di Roma.