Art. 166. Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) l'istituzione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali e scientifici di interesse provinciale, per i quali adottano i relativi regolamenti; b) la promozione della cooperazione tra enti locali per la programmazione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali, anche mediante l'istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento; c) la formulazione di proposte alla Regione, sentiti gli enti locali interessati, per la definizione degli ambiti territoriali dei sistemi dei servizi culturali ed il sostegno alle necessarie attivita' di ricerca e di programmazione, nonche' ad idonee forme integrative di gestione su base sistematica, di cui all'articolo 165, comma 1, lettera h); d) l'organizzazione sul territorio, in particolare nei comuni privi di biblioteca, di attivita' alternative ed integrative di servizio di lettura, anche mediante forme di cooperazione intercomunale che possono avvalersi del supporto tecnico delle biblioteche esistenti nell'area interessata; e) la promozione dell'informazione sui beni culturali del territorio, la costituzione e la gestione di archivi di dati conformi al sistema informativo regionale; f) la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano attivita' di valorizzazione di beni culturali di preminente interesse provinciale e gli enti o soggetti che partecipano a tali attivita' mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 165, comma 1, lettera c); g) la promozione di forme di collaborazione tra le istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel territorio e tra queste e le associazioni culturali, la scuola e l'universita'; h) il coordinamento della rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi culturali, alle strutture ed all'utenza di cui all'articolo 167, comma 1, lettera c); i) la formulazione di proposte allo Stato ai fini dell'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, della vigilanza sui beni vincolati, dell'espropriazione di beni mobili ed immobili di interesse storico o artistico e dell'esercizio del diritto di prelazione, dandone comunicazione alla Regione; l) l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne trasferisca la facolta' alla provincia. 2. Le province svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con i comuni, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 165, comma 2. 3. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni, mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti volti a conseguire la valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 165, comma 3. 4. In attesa dell'istituzione della Citta' metropolitana di Roma, la Provincia di Roma esercita le funzioni ed i compiti amministrativi di cui al presente articolo, salvo quanto stabilito dall'articolo 167 comma 4, in relazione al territorio del Comune di Roma.