Art. 167.
                   Funzioni e compiti dei comuni.
1.   Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo  5,  comma  2,
s'intendono  attribuiti  ai  comuni, in conformita' a quanto previsto
nei  commi  2  e  3  dello  stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi   non  espressamente  riservati  alla  Regione  e  non
conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano
le  funzioni  ed  i  compiti  attribuiti dallo Stato e dalla presente
legge, concernenti:
a)  l'istituzione  e  la  gestione  delle  strutture  e  dei  servizi
culturali  e  scientifici  d'interesse locale, per i quali adottano i
relativi regolamenti;
b)  la  stipulazione  di  convenzioni  con  gli  enti  o soggetti che
organizzano   o   realizzano  attivita'  di  valorizzazione  di  beni
culturali  di preminente interesse comunale e gli enti o soggetti che
partecipano  a  tali attivita' mediante erogazioni liberali in denaro
ovvero  prestazione  di servizi o cessione di beni a titolo gratuito,
secondo lo schema tipo di cui all'articolo 165, comma 1, lettera c);
c)  la  rilevazione  dei  dati  statistici ed informativi relativi ai
servizi culturali, alle strutture ed all'utenza;
d)  il  collegamento  con  le altre istituzioni culturali pubbliche e
private   operanti   nel   proprio  territorio  e  tra  queste  e  le
associazioni culturali, la scuola e l'universita';
e)  le  forme  di  servizio  diffuso  di  lettura ed informazione sul
proprio territorio;
f)  la  vigilanza sull'attivita' delle organizzazioni di volontariato
che operano in materia;
g) la formulazione di proposte allo Stato ai fini dell'apposizione di
vincoli  di  interesse  storico o artistico, della vigilanza sui beni
vincolati,   dell'espropriazione   di  beni  mobili  ed  immobili  di
interesse  storico  od  artistico  e  dell'esercizio  del  diritto di
prelazione, dandone comunicazione alla Regione;
h)   l'esercizio  del  diritto  di  prelazione  quando  lo  Stato  ne
trasferisca la facolta' al comune.
2.  I  comuni, singoli od associati, svolgono, in via concorrente con
lo Stato, con la Regione e con la provincia, le funzioni ed i compiti
amministrativi  concernenti  la  salvaguardia  e la conservazione dei
beni culturali di cui all'articolo 165, comma 2.
3.  I  comuni,  singoli  od associati, cooperano con lo Stato, con la
Regione   e   con  la  provincia,  mediante  la  commissione  di  cui
all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti volti a
conseguire   la   valorizzazione   dei   beni   culturali,  ai  sensi
dell'articolo 165, comma 3.
4.  In attesa dell'istituzione della Citta' metropolitana di Roma, il
Comune  di  Roma  esercita  nell'ambito  del  territorio  comunale le
funzioni  ed  i  compiti  amministrativi  conferiti alla provincia ai
sensi dell'articolo 166 e dell'articolo 5 della l.r. 42/1997.