Art. 167. Funzioni e compiti dei comuni. 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) l'istituzione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali e scientifici d'interesse locale, per i quali adottano i relativi regolamenti; b) la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano attivita' di valorizzazione di beni culturali di preminente interesse comunale e gli enti o soggetti che partecipano a tali attivita' mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 165, comma 1, lettera c); c) la rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi culturali, alle strutture ed all'utenza; d) il collegamento con le altre istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel proprio territorio e tra queste e le associazioni culturali, la scuola e l'universita'; e) le forme di servizio diffuso di lettura ed informazione sul proprio territorio; f) la vigilanza sull'attivita' delle organizzazioni di volontariato che operano in materia; g) la formulazione di proposte allo Stato ai fini dell'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, della vigilanza sui beni vincolati, dell'espropriazione di beni mobili ed immobili di interesse storico od artistico e dell'esercizio del diritto di prelazione, dandone comunicazione alla Regione; h) l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne trasferisca la facolta' al comune. 2. I comuni, singoli od associati, svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con la provincia, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 165, comma 2. 3. I comuni, singoli od associati, cooperano con lo Stato, con la Regione e con la provincia, mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti volti a conseguire la valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 165, comma 3. 4. In attesa dell'istituzione della Citta' metropolitana di Roma, il Comune di Roma esercita nell'ambito del territorio comunale le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti alla provincia ai sensi dell'articolo 166 e dell'articolo 5 della l.r. 42/1997.