Art. 169. Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano iniziative di promozione delle attivita' culturali di preminente interesse provinciale e gli enti o soggetti che partecipano a tali iniziative mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 168, comma 1, lettera c). 2. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni, di norma mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati alla promozione delle attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 168, comma 2.