Art. 169.
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4,
le  province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
attribuiti  dallo  Stato  e  dalla  presente  legge,  concernenti  la
stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o
realizzano  iniziative  di  promozione  delle  attivita' culturali di
preminente   interesse   provinciale   e  gli  enti  o  soggetti  che
partecipano  a tali iniziative mediante erogazioni liberali in denaro
ovvero  prestazione  di servizi o cessione di beni a titolo gratuito,
secondo lo schema tipo di cui all'articolo 168, comma 1, lettera c).
2. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni,
di   norma   mediante   la   commissione  di  cui  all'articolo  171,
nell'esercizio   delle   funzioni  e  dei  compiti  finalizzati  alla
promozione  delle  attivita'  culturali,  ai sensi dell'articolo 168,
comma 2.