Art. 17
                Indirizzo e coordinamento, direttiva.
1.  La  Giunta  regionale  adotta, con apposita deliberazione, previo
parere  della  conferenza  Regione-autonomie  locali,  e  sentita  la
competente commissione consiliare permanente, gli atti di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in coerenza
con  l'indirizzo  politico,  sociale  ed  economico  determinato  dal
Consiglio  regionale,  anche  con  riferimento  agli  obiettivi della
programmazione e della pianificazione territoriale regionale.
2.  Gli  enti  locali  nello  svolgimento  delle attivita' di propria
apocompetenza devono attenersi agli atti di indirizzo e coordinamento
di cui al comma 1.
3.  La  Giunta regionale adotta altresi' gli atti di direttiva di cui
all'articolo  3,  comma 1, lettera e), limitatamente alle funzioni ed
ai   compiti  amministrativi  delegati  e  subdelegati,  al  fine  di
garantire  l'effettivo  e  corretto  svolgimento delle funzioni e dei
compiti  stessi  da  parte  degli  enti locali. In caso di funzioni o
compiti amministrativi subdelegati le direttive adottate dalla Giunta
regionale  devono  conformarsi  a  quelle eventualmente emanate dallo
Stato ai sensi dell'articolo 8 della l. 59/1997.
4.  Il  Presidente della Giunta regionale, nell'ambito della funzione
di  direzione  conferitagli  dall'articolo  121  della  Costituzione,
comunica tempestivamente agli enti locali destinatari di subdelega le
direttive  statali  nonche' le direttive eventualmente adottate dalla
Giunta  regionale  ai  sensi  del comma 3, impartendo, se necessario,
specifiche   istruzioni  per  l'attuazione  delle  direttive  stesse.
Provvede,  altresi',  ad  informare  periodicamente  il  Governo e il
Consiglio  regionale  sullo  svolgimento delle funzioni e dei compiti
amministrativi  delegati dallo Stato, ivi compresi quelli subdelegati
agli enti locali.