Art. 17 Indirizzo e coordinamento, direttiva. 1. La Giunta regionale adotta, con apposita deliberazione, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, e sentita la competente commissione consiliare permanente, gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in coerenza con l'indirizzo politico, sociale ed economico determinato dal Consiglio regionale, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione e della pianificazione territoriale regionale. 2. Gli enti locali nello svolgimento delle attivita' di propria apocompetenza devono attenersi agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1. 3. La Giunta regionale adotta altresi' gli atti di direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), limitatamente alle funzioni ed ai compiti amministrativi delegati e subdelegati, al fine di garantire l'effettivo e corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti stessi da parte degli enti locali. In caso di funzioni o compiti amministrativi subdelegati le direttive adottate dalla Giunta regionale devono conformarsi a quelle eventualmente emanate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della l. 59/1997. 4. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito della funzione di direzione conferitagli dall'articolo 121 della Costituzione, comunica tempestivamente agli enti locali destinatari di subdelega le direttive statali nonche' le direttive eventualmente adottate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, impartendo, se necessario, specifiche istruzioni per l'attuazione delle direttive stesse. Provvede, altresi', ad informare periodicamente il Governo e il Consiglio regionale sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato, ivi compresi quelli subdelegati agli enti locali.