Art. 170.
                   Funzioni e compiti dei comuni.
1.   Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo  5,  comma  2,
s'intendono  attribuiti  ai  comuni, in conformita' a quanto previsto
nei  commi  2  e  3  dello  stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi   non  espressamente  riservati  alla  Regione  e  non
conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano
le  funzioni  ed  i  compiti  attribuiti dallo Stato e dalla presente
legge, concernenti:
a)  la  stipulazione  di  convenzioni  con  gli  enti  o soggetti che
organizzano  o  realizzano  iniziative  di promozione delle attivita'
culturali  di preminente interesse comunale e gli enti o soggetti che
partecipano  a tali iniziative mediante erogazioni liberali in denaro
ovvero  prestazioni  di servizi o cessione di beni a titolo gratuito,
secondo lo schema tipo di cui all'articolo 168, comma 1, lettera c);
b)  la  vigilanza sulle organizzazioni di volontariato che operano in
materia.
2.  I  comuni  cooperano  con  lo  Stato,  con  la  Regione  e con la
provincia,  di norma mediante la commissione di cui all'articolo 171,
nell'esercizio   delle   funzioni  e  dei  compiti  finalizzati  alla
promozione  delle  attivita'  culturali,  ai sensi dell'articolo 168,
comma 2.