Art. 170. Funzioni e compiti dei comuni. 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano iniziative di promozione delle attivita' culturali di preminente interesse comunale e gli enti o soggetti che partecipano a tali iniziative mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazioni di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 168, comma 1, lettera c); b) la vigilanza sulle organizzazioni di volontariato che operano in materia. 2. I comuni cooperano con lo Stato, con la Regione e con la provincia, di norma mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati alla promozione delle attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 168, comma 2.