Art. 172.
                Funzioni e compiti della commissione.
1.  La  commissione di cui all'articolo 171, al fine di armonizzare e
coordinare  nel territorio regionale le iniziative dello Stato, della
Regione, degli enti locali e di altri enti e soggetti:
a)  formula  proposte  per la definizione dei programmi statali e dei
piani  regionali  in  materia di beni e di attivita' culturali, anche
con articolazione annuale e pluriennale, in coerenza con i tempi e le
modalita' previsti dalla programmazione regionale;
b)  redige,  entro  il  trenta giugno di ciascun anno, l'elenco delle
iniziative  culturali  di preminente interesse regionale e locale che
la Regione, le province ed i comuni intendono realizzare nel triennio
successivo  e ne propone l'inserimento nel calendario che il Ministro
per  i  beni culturali ed ambientali adotta ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, della l. 352/1997.
2. La commissione svolge, inoltre, i seguenti compiti:
a)   supporto  tecnico  per  il  monitoraggio  sull'attuazione  delle
iniziative di cui al comma 1;
b)  consulenza  alle  amministrazioni statale, regionale e locale, in
ordine ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali ed
ambientali.
3. La commissione, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, si
dota di un regolamento interno per disciplinare i propri lavori.
4.  La  Giunta  regionale,  presso  la  quale ha sede la commissione,
provvede   ad   adottare   gli   atti  necessari  per  assicurare  il
funzionamento della commissione stessa.