Art. 172. Funzioni e compiti della commissione. 1. La commissione di cui all'articolo 171, al fine di armonizzare e coordinare nel territorio regionale le iniziative dello Stato, della Regione, degli enti locali e di altri enti e soggetti: a) formula proposte per la definizione dei programmi statali e dei piani regionali in materia di beni e di attivita' culturali, anche con articolazione annuale e pluriennale, in coerenza con i tempi e le modalita' previsti dalla programmazione regionale; b) redige, entro il trenta giugno di ciascun anno, l'elenco delle iniziative culturali di preminente interesse regionale e locale che la Regione, le province ed i comuni intendono realizzare nel triennio successivo e ne propone l'inserimento nel calendario che il Ministro per i beni culturali ed ambientali adotta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l. 352/1997. 2. La commissione svolge, inoltre, i seguenti compiti: a) supporto tecnico per il monitoraggio sull'attuazione delle iniziative di cui al comma 1; b) consulenza alle amministrazioni statale, regionale e locale, in ordine ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. 3. La commissione, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, si dota di un regolamento interno per disciplinare i propri lavori. 4. La Giunta regionale, presso la quale ha sede la commissione, provvede ad adottare gli atti necessari per assicurare il funzionamento della commissione stessa.