Art. 174. Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge, concernenti la partecipazione all'istituzione di residenze di spettacolo dal vivo nei modi stabiliti dalle convenzioni di cui all'articolo 173, comma 1, lettera a). 2. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 173, comma 2.