Art. 174.
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4,
le  province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
attribuiti   dalla  presente  legge,  concernenti  la  partecipazione
all'istituzione   di  residenze  di  spettacolo  dal  vivo  nei  modi
stabiliti dalle convenzioni di cui all'articolo 173, comma 1, lettera
a).
2.  Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni
nell'esercizio  delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 173,
comma 2.