Art. 175.
                   Funzioni e compiti dei comuni.
1.   Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo  5,  comma  2,
s'intendono  attribuiti  ai  comuni, in conformita' a quanto previsto
nei  commi  2  e  3  dello  stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi   non  espressamente  riservati  alla  Regione  e  non
conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano
le  funzioni  ed  i  compiti  attribuiti dallo Stato e dalla presente
legge, concernenti:
a)  la  partecipazione, in forma singola o associata, all'istituzione
di  residenze  di  spettacolo  dal  vivo  nei  modi  stabiliti  dalle
convenzioni di cui all'articolo 173, comma 1, lettera a);
b) la realizzazione degli interventi di restauro, di ristrutturazione
e  d'adeguamento  di sedi ed attrezzature destinate allo spettacolo e
di  interventi  di  innovazione  tecnologica  e di valorizzazione del
patrimonio storico ed artistico dello spettacolo.
2.  I  comuni,  singoli  o  associati, cooperano con lo Stato, con la
Regione  e  con  la  provincia  nell'esercizio  delle  funzioni e dei
compiti di cui all'articolo 173, comma 2.