Art. 175. Funzioni e compiti dei comuni. 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) la partecipazione, in forma singola o associata, all'istituzione di residenze di spettacolo dal vivo nei modi stabiliti dalle convenzioni di cui all'articolo 173, comma 1, lettera a); b) la realizzazione degli interventi di restauro, di ristrutturazione e d'adeguamento di sedi ed attrezzature destinate allo spettacolo e di interventi di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico ed artistico dello spettacolo. 2. I comuni, singoli o associati, cooperano con lo Stato, con la Regione e con la provincia nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 173, comma 2.