Art. 177. Funzioni e compiti della Regione. 1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) l'elaborazione, nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dei programmi straordinari d'interventi per l'impiantistica sportiva, di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2 (Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico), convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modifiche; b) il sostegno a manifestazioni e ad attivita' sportive di rilevanza regionale, anche attraverso la concessione di contributi e finanziamenti ad enti pubblici e privati ovvero favorendo l'accesso al credito mediante apposita convenzione con istituti di credito; c) l'organizzazione di mostre, di convegni e di ricerche su attivita' rivolte al tempo libero; d) l'acquisizione di dati, di studi, di indagini, di ricerche e di sperimentazioni sul tempo libero e sulle realta' associative operanti nel settore nonche' sulla disponibilita' e l'utilizzazione delle relative strutture, con eventuale pubblicazione e divulgazione dei risultati; e) le scuole di sci e, in particolare, l'autorizzazione per l'esercizio delle scuole di sci e la tenuta del relativo elenco.