Art. 177.
                  Funzioni e compiti della Regione.
1.  Fermo restando quanto stabilito all'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati  alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
concernenti:
a)  l'elaborazione, nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti
dal   Ministro   del   turismo  e  dello  spettacolo,  dei  programmi
straordinari   d'interventi  per  l'impiantistica  sportiva,  di  cui
all'articolo  1,  commi 4 e 5, del decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2
(Misure  urgenti  per  la  costruzione o l'ammodernamento di impianti
sportivi,  per la realizzazione o completamento di strutture sportive
di  base  e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore
delle attivita' di interesse turistico), convertito con modificazioni
dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modifiche;
b)  il sostegno a manifestazioni e ad attivita' sportive di rilevanza
regionale,   anche   attraverso   la   concessione  di  contributi  e
finanziamenti  ad  enti pubblici e privati ovvero favorendo l'accesso
al credito mediante apposita convenzione con istituti di credito;
c) l'organizzazione di mostre, di convegni e di ricerche su attivita'
rivolte al tempo libero;
d)  l'acquisizione  di  dati, di studi, di indagini, di ricerche e di
sperimentazioni sul tempo libero e sulle realta' associative operanti
nel  settore  nonche'  sulla  disponibilita'  e l'utilizzazione delle
relative  strutture,  con  eventuale pubblicazione e divulgazione dei
risultati;
e)   le  scuole  di  sci  e,  in  particolare,  l'autorizzazione  per
l'esercizio delle scuole di sci e la tenuta del relativo elenco.