Art. 178. Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l'organizzazione di attivita' sportive e la realizzazione d'impianti e di attrezzature d'interesse provinciale; b) la collaborazione con i comuni che ne facciano richiesta per l'elaborazione tecnica dei progetti d'impianti e di attrezzature sportive d'interesse comunale; c) l'esame e l'istruttoria tecnica delle domande degli enti pubblici e privati da ammettere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d), della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, relativi a programmi per l'impiantistica sportiva, nonche' la trasmissione alla Regione dei relativi elenchi integrati da eventuali piani d'intervento con finanziamenti provinciali.