Art. 178.
                 Funzioni e compiti delle province.
1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le
province  esercitano,  in  conformita'  a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
a)   l'organizzazione   di  attivita'  sportive  e  la  realizzazione
d'impianti e di attrezzature d'interesse provinciale;
b)  la  collaborazione  con  i  comuni  che ne facciano richiesta per
l'elaborazione  tecnica  dei  progetti  d'impianti  e di attrezzature
sportive d'interesse comunale;
c)  l'esame e l'istruttoria tecnica delle domande degli enti pubblici
e  privati da ammettere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere  a),  b)  e  d),  della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51,
relativi   a  programmi  per  l'impiantistica  sportiva,  nonche'  la
trasmissione alla Regione dei relativi elenchi integrati da eventuali
piani d'intervento con finanziamenti provinciali.