Art. 179.
                   Funzioni e compiti dei comuni.
1.   Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo  5,  comma  2,
s'intendono  attribuiti  ai  comuni, in conformita' a quanto previsto
nei  commi  2  e  3  dello  stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi   non  espressamente  riservati  alla  Regione  e  non
conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano
le  funzioni  ed  i  compiti  attribuiti dallo Stato e dalla presente
legge, concernenti:
a)   l'organizzazione   di  attivita'  sportive  e  la  realizzazione
d'impianti e di attrezzature d'interesse comunale;
b)  l'attuazione  dell'istruttoria e il rilascio del parere in merito
all'iscrizione delle scuole di sci nell'elenco regionale.