Art. 179. Funzioni e compiti dei comuni. 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) l'organizzazione di attivita' sportive e la realizzazione d'impianti e di attrezzature d'interesse comunale; b) l'attuazione dell'istruttoria e il rilascio del parere in merito all'iscrizione delle scuole di sci nell'elenco regionale.