Art. 18
                 Servizio generale di monitoraggio.
1.   La   Regione   attiva   un  servizio  generale  di  monitoraggio
dell'esercizio  delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti
agli  enti  locali  finalizzato all'esercizio dei poteri regionali di
indirizzo   e   coordinamento,  di  direttiva  e  di  sostituzione  e
all'integrazione  delle  funzioni  e  dei compiti degli enti locali a
livello regionale.
2.   Per  i  fini  di  cui  al  comma  1,  il  servizio  generale  di
monitoraggio,  tra  l'altro,  cura  la  raccolta di tutti gli atti di
indirizzo,  coordinamento  e  direttiva e di quelli che costituiscano
esercizio  dei  poteri  sostitutivi  nei confronti degli enti locali,
mettendoli,  altresi',  a  disposizione  degli  enti  locali medesimi
unitamente ai dati acquisiti attraverso il monitoraggio.
3.   La   Regione   provvede   all'individuazione   della   struttura
organizzativa  competente per il servizio di cui al presente articolo
secondo   le   procedure   previste   dall'apposita  legge  regionale
concernente l'ordinamento degli uffici.
4.  Gli  osservatori,  le  strutture e gli altri organismi regionali,
comunque   denominati,   che   espletano  attivita'  di  monitoraggio
dell'esercizio  delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti
agli  enti  locali,  sono  tenuti  a fornire alla struttura di cui al
comma 3 i dati rilevati nello svolgimento della rispettiva attivita'.