Art. 18 Servizio generale di monitoraggio. 1. La Regione attiva un servizio generale di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali finalizzato all'esercizio dei poteri regionali di indirizzo e coordinamento, di direttiva e di sostituzione e all'integrazione delle funzioni e dei compiti degli enti locali a livello regionale. 2. Per i fini di cui al comma 1, il servizio generale di monitoraggio, tra l'altro, cura la raccolta di tutti gli atti di indirizzo, coordinamento e direttiva e di quelli che costituiscano esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, mettendoli, altresi', a disposizione degli enti locali medesimi unitamente ai dati acquisiti attraverso il monitoraggio. 3. La Regione provvede all'individuazione della struttura organizzativa competente per il servizio di cui al presente articolo secondo le procedure previste dall'apposita legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici. 4. Gli osservatori, le strutture e gli altri organismi regionali, comunque denominati, che espletano attivita' di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali, sono tenuti a fornire alla struttura di cui al comma 3 i dati rilevati nello svolgimento della rispettiva attivita'.