Art. 182. Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, nell'articolo 5, commi 2 e 3, e nell'articolo 7, comma 1, la Regione, direttamente o tramite gli enti regionali, nonche' gli enti locali esercitano di norma, in relazione alle funzioni ed ai compiti rispettivamente riservati e conferiti nei singoli settori organici di materie, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste da leggi statali e regionali. 2. Qualora, la vigilanza sia espressamente conferita ad un ente diverso da quello competente all'esercizio della funzione o del compito amministrativo attinente alla specifica materia, l'applicazione delle sanzioni spetta, di norma, all'ente vigilante che provvede, altresi', ad introitare gli importi delle sanzioni stesse. La ripartizione di tali importi tra l'ente vigilante e l'ente competente all'esercizio della funzione o del compito amministrativo attinente alla specifica materia avviene sulla base di percentuali stabilite, previa intesa tra i suddetti enti e sentita la conferenza Regione-autonomie locali, tenuto conto degli oneri rispettivamente sostenuti.