Art. 182.
        Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali.
1.  Fermo  restando  quanto  stabilito  nell'articolo 3, commi 1 e 4,
nell'articolo  4,  commi  1,  3  e 4, nell'articolo 5, commi 2 e 3, e
nell'articolo 7, comma 1, la Regione, direttamente o tramite gli enti
regionali,  nonche' gli enti locali esercitano di norma, in relazione
alle funzioni ed ai compiti rispettivamente riservati e conferiti nei
singoli  settori  organici  di  materie,  le  funzioni  ed  i compiti
amministrativi   concernenti   la  vigilanza  e  l'irrogazione  delle
sanzioni amministrative previste da leggi statali e regionali.
2.  Qualora,  la  vigilanza  sia  espressamente  conferita ad un ente
diverso  da  quello  competente  all'esercizio  della  funzione o del
compito    amministrativo    attinente    alla   specifica   materia,
l'applicazione  delle  sanzioni  spetta, di norma, all'ente vigilante
che  provvede,  altresi',  ad  introitare  gli importi delle sanzioni
stesse. La ripartizione di tali importi tra l'ente vigilante e l'ente
competente  all'esercizio della funzione o del compito amministrativo
attinente  alla  specifica  materia avviene sulla base di percentuali
stabilite,  previa intesa tra i suddetti enti e sentita la conferenza
Regione-autonomie  locali,  tenuto  conto degli oneri rispettivamente
sostenuti.