Art. 184. Funzioni e compiti della Regione. b) Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa relativi alle funzioni ed ai compiti amministrativi ad essa riservati nei singoli settori organici di materie. 2. A tal fine, la Regione esercita, mediante specifico personale operante presso la Regione stessa o presso gli enti regionali, nonche' avvalendosi dei servizi di polizia locale, le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa concernenti in particolare: b) le funzioni ed i compiti gia' di competenza del corpo forestale dello Stato relativi a: b) la vigilanza sui boschi e sull'osservanza delle prescrizioni di massima di polizia forestale; 2) la vigilanza sulle aree naturali protette; 3) la prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, lo spegnimento degli incendi; 4) il supporto negli interventi di protezione civile; 5) la vigilanza sul rispetto delle norme concernenti la valutazione di impatto ambientale; 6) ogni altro adempimento nell'ambito della tutela delle risorse ambientali; b) le funzioni ed i compiti di polizia delle miniere e delle cave; c) le funzioni ed i compiti di polizia delle acque di cui al testo unico approvato con r.d. 1775/1933; d) le funzioni ed i compiti di polizia idraulica; e) le funzioni ed i compiti di polizia sanitaria e veterinaria. 3. La Regione esercita, altresi', le funzioni ed i compiti conferiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di polizia locale, ed in particolare: b) detta le norme generali per l'istituzione del servizio, tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni; b) promuove iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia locale, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale; c) eroga contributi per il potenziamento dei servizi di polizia locale; d) determina le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti ai servizi di polizia locale e stabilisce i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso; e) disciplina le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi od ai servizi. 4. La Regione provvede a: b) la trasmissione al Commissario del Governo delle copie dei regolamenti degli enti in materia di polizia locale, ai sensi dell'articolo 21 del d.p.r. 616/1977; b) l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di mancato adeguamento, in relazione al settore del commercio, dei regolamenti di polizia locale, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 114/1998.