Art. 184.
                  Funzioni e compiti della Regione.
b) Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati   alla   Regione  le  funzioni  ed  i  compiti  di  polizia
amministrativa relativi alle funzioni ed ai compiti amministrativi ad
essa riservati nei singoli settori organici di materie.
2.  A  tal  fine,  la  Regione esercita, mediante specifico personale
operante  presso  la  Regione  stessa  o  presso  gli enti regionali,
nonche'  avvalendosi  dei servizi di polizia locale, le funzioni ed i
compiti di polizia amministrativa concernenti in particolare:
b)  le  funzioni  ed i compiti gia' di competenza del corpo forestale
dello Stato relativi a:
b)  la  vigilanza  sui boschi e sull'osservanza delle prescrizioni di
massima di polizia forestale;
2) la vigilanza sulle aree naturali protette;
3)  la  prevenzione  e, nei casi previsti dalla legge, lo spegnimento
degli incendi;
4) il supporto negli interventi di protezione civile;
5)  la  vigilanza sul rispetto delle norme concernenti la valutazione
di impatto ambientale;
6)  ogni  altro  adempimento  nell'ambito  della tutela delle risorse
ambientali;
b) le funzioni ed i compiti di polizia delle miniere e delle cave;
c)  le  funzioni  ed i compiti di polizia delle acque di cui al testo
unico approvato con r.d. 1775/1933;
d) le funzioni ed i compiti di polizia idraulica;
e) le funzioni ed i compiti di polizia sanitaria e veterinaria.
3.  La Regione esercita, altresi', le funzioni ed i compiti conferiti
ai  sensi  della  legge  7  marzo  1986, n. 65, in materia di polizia
locale, ed in particolare:
b)  detta  le  norme generali per l'istituzione del servizio, tenendo
conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;
b)  promuove  iniziative  per  la  formazione  e  l'aggiornamento del
personale   addetto   al  servizio  di  polizia  locale,  nell'ambito
dell'esercizio  delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali
di formazione professionale;
c)  eroga  contributi  per  il  potenziamento  dei servizi di polizia
locale;
d)  determina  le  caratteristiche  delle  uniformi  e  dei  relativi
distintivi  di  grado  per gli addetti ai servizi di polizia locale e
stabilisce  i  criteri  generali concernenti l'obbligo e le modalita'
d'uso;
e)   disciplina  le  caratteristiche  dei  mezzi  e  degli  strumenti
operativi in dotazione ai corpi od ai servizi.
4. La Regione provvede a:
b)  la  trasmissione  al  Commissario  del  Governo  delle  copie dei
regolamenti  degli  enti  in  materia  di  polizia  locale,  ai sensi
dell'articolo 21 del d.p.r. 616/1977;
b)  l'esercizio  del  potere  sostitutivo nei confronti dei comuni in
caso  di  mancato adeguamento, in relazione al settore del commercio,
dei  regolamenti  di  polizia  locale,  ai  sensi dell'articolo 6 del
d.lgs. 114/1998.