Art. 185. Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni e ai compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nei singoli settori organici di materie. A tal fine, le province possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 12 della l. 65/1986 e dalla legge regionale recante la disciplina della materia. 2. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del d.lgs. 112/1998. 3. Alle province e' altresi' attribuito il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di piu' province, di cui all'articolo 9 del d.lgs. 285/1992. 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza della gara, previa intesa con le altre province interessate. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione e' data tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza.