Art. 185.
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4,
le   province   esercitano  le  funzioni  ed  i  compiti  di  polizia
amministrativa in relazione alle funzioni e ai compiti amministrativi
attribuiti  dallo Stato o conferiti dalla Regione nei singoli settori
organici  di  materie.  A  tal  fine,  le  province possono istituire
appositi   servizi   di   polizia   locale,   adottando  il  relativo
regolamento, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 12 della
l.  65/1986  e  dalla  legge  regionale  recante  la disciplina della
materia.
2.  Le  province  esercitano  le funzioni ed i compiti amministrativi
attribuiti  dallo  Stato  ai  sensi  dell'articolo  163, comma 3, del
d.lgs. 112/1998.
3.    Alle    province    e'    altresi'   attribuito   il   rilascio
dell'autorizzazione  per  l'espletamento  di  gare  con  autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  su strade ordinarie di interesse di piu'
province, di cui all'articolo 9 del d.lgs. 285/1992.
4.  L'autorizzazione  di cui al comma 3 e' rilasciata dalla provincia
nella  quale  ha  luogo  la partenza della gara, previa intesa con le
altre      province      interessate.      Dell'avvenuto     rilascio
dell'autorizzazione  e' data tempestiva informazione all'autorita' di
pubblica sicurezza.