Art. 186.
                   Funzioni e compiti dei comuni.
1.  Fermo  restando  quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, i
comuni  esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa
in  relazione  alle  funzioni ed ai compiti amministrativi attribuiti
dallo Stato o conferiti dalla Regione nei singoli settori organici di
materie.
2.  I  comuni  esercitano  le  funzioni  ed  i compiti amministrativi
attribuiti  dallo Stato ai sensi dell'articolo 19 del d.p.r. 616/1977
e dell'articolo 163, comma 2, del d.lgs. 112/1998.
3.  I  comuni organizzano il servizio di polizia municipale adottando
il  relativo  regolamento,  in conformita' a quanto previsto dalla l.
65/1986 e dalla legge regionale recante la disciplina della materia.