Art. 186. Funzioni e compiti dei comuni. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nei singoli settori organici di materie. 2. I comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 19 del d.p.r. 616/1977 e dell'articolo 163, comma 2, del d.lgs. 112/1998. 3. I comuni organizzano il servizio di polizia municipale adottando il relativo regolamento, in conformita' a quanto previsto dalla l. 65/1986 e dalla legge regionale recante la disciplina della materia.