Art. 187.
             Funzioni e compiti delle comunita' montane.
1.  Fermo  restando  quanto  stabilito  nell'articolo  7, comma 1, le
comunita'  montane  esercitano  le  funzioni  ed i compiti di polizia
amministrativa   in   relazione   alle   funzioni   ed   ai   compiti
amministrativi  ad  esse  conferiti  dallo  Stato o dalla Regione nei
singoli  settori  organici  di  materie,  o  ad  esse  delegati dalle
province  e  dai  singoli  comuni, nonche' a quelli che i comuni sono
tenuti  o  decidono  di  esercitare  in forma associata, a livello di
comunita' montana.
2.  Per  le finalita' di cui al comma 1, le comunita' montane possono
istituire  appositi  servizi di polizia locale, adottando il relativo
regolamento, in conformita' a quanto stabilito nell'articolo 12 della
l.  65/1986  e  dalla  legge  regionale  recante  la disciplina della
materia.