Art. 187. Funzioni e compiti delle comunita' montane. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunita' montane esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi ad esse conferiti dallo Stato o dalla Regione nei singoli settori organici di materie, o ad esse delegati dalle province e dai singoli comuni, nonche' a quelli che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata, a livello di comunita' montana. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le comunita' montane possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformita' a quanto stabilito nell'articolo 12 della l. 65/1986 e dalla legge regionale recante la disciplina della materia.