Art. 188.
             Norme integrative in materia di agricoltura
           ed attivita' a rischio di incidente rilevante.
1.  Con  leggi  regionali  da  emanarsi  entro sei mesi dalla data di
entrata  in vigore dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 7,
comma  1,  della  l.  59/1997,  adottati in materia di agricoltura ed
attivita'   a   rischio   di  incidente  rilevante,  si  provvede  ad
individuare   le   specifiche  funzioni  da  attribuire,  delegare  o
subdelegare   agli  enti  locali  ai  sensi,  rispettivamente,  degli
articoli  39  e  103,  operando,  ove  necessario, la revisione delle
funzioni  gia' conferite agli stessi enti locali con precedenti leggi
regionali o con la presente legge.