Art. 188. Norme integrative in materia di agricoltura ed attivita' a rischio di incidente rilevante. 1. Con leggi regionali da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997, adottati in materia di agricoltura ed attivita' a rischio di incidente rilevante, si provvede ad individuare le specifiche funzioni da attribuire, delegare o subdelegare agli enti locali ai sensi, rispettivamente, degli articoli 39 e 103, operando, ove necessario, la revisione delle funzioni gia' conferite agli stessi enti locali con precedenti leggi regionali o con la presente legge.