Art. 189.
                   Norme integrative in materia di
                    commercio, turismo e sanita'.
1. Con legge regionale da emanarsi entro la data di entrata in vigore
delle  norme dettate dal d.lgs. 114/1998, si provvede alla definitiva
ripartizione  delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione
ed  enti locali in materia di commercio, operando, ove necessario, la
revisione  delle  funzioni  e  dei  compiti  gia' conferiti agli enti
locali con precedenti leggi regionali e con la presente legge.
2.  Con  legge  regionale  da  emanarsi  entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore delle normative statali di riordino del turismo e
di  razionalizzazione  e riordino del SSN, si provvede ad individuare
le  specifiche  funzioni  ed  i compiti amministrativi da attribuire,
delegare  o subdelegare agli enti locali in materia, rispettivamente,
di turismo e di sanita', operando, ove necessario, la revisione delle
funzioni  e  dei  compiti  gia' conferiti agli stessi enti locali con
precedenti leggi regionali e con la presente legge.