Art. 189. Norme integrative in materia di commercio, turismo e sanita'. 1. Con legge regionale da emanarsi entro la data di entrata in vigore delle norme dettate dal d.lgs. 114/1998, si provvede alla definitiva ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali in materia di commercio, operando, ove necessario, la revisione delle funzioni e dei compiti gia' conferiti agli enti locali con precedenti leggi regionali e con la presente legge. 2. Con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle normative statali di riordino del turismo e di razionalizzazione e riordino del SSN, si provvede ad individuare le specifiche funzioni ed i compiti amministrativi da attribuire, delegare o subdelegare agli enti locali in materia, rispettivamente, di turismo e di sanita', operando, ove necessario, la revisione delle funzioni e dei compiti gia' conferiti agli stessi enti locali con precedenti leggi regionali e con la presente legge.