Art. 19 Poteri sostitutivi. 1. La Giunta regionale, in caso di mancato esercizio delle funzioni o dei compiti amministrativi delegati e subdelegati, ovvero di ripetuta inosservanza degli indirizzi e delle direttive regionali e statali, si sostituisce agli enti locali destinatari di delega e subdelega inadempienti, avvalendosi delle proprie strutture organizzative, previa diffida a provvedere ed a seguito dell'inutile decorso del termine prefissato. Qualora gli enti locali persistano nel comportamento di inadempienza, la Giunta regionale propone la revoca, con legge regionale, della delega o subdelega nei confronti dei singoli enti inadempienti. 2. Ferme restando speciali disposizioni dettate dalle leggi che disciplinano le singole materie, ulteriori poteri sostitutivi sono esercitati dalla Regione in caso di mancata organizzazione per l'esercizio associato di funzioni in ambiti territoriali ottimali, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, per il protrarsi di situazioni di inefficacia in relazione a specifici interventi finanziati dalla Regione, previsti da atti di programmazione comunitaria, statale e regionale, nonche' nelle ipotesi indicate agli articoli 93, comma 1, lettera od), 105, comma 1, lettera f), e 182, comma 4, lettera b). 3. Gli oneri finanziari connessi all'esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico degli enti inadempienti.