Art. 19
                         Poteri sostitutivi.
1. La Giunta regionale, in caso di mancato esercizio delle funzioni o
dei compiti amministrativi delegati e subdelegati, ovvero di ripetuta
inosservanza  degli  indirizzi e delle direttive regionali e statali,
si  sostituisce  agli  enti  locali destinatari di delega e subdelega
inadempienti,  avvalendosi  delle  proprie  strutture  organizzative,
previa  diffida  a  provvedere  ed a seguito dell'inutile decorso del
termine   prefissato.   Qualora   gli   enti  locali  persistano  nel
comportamento di inadempienza, la Giunta regionale propone la revoca,
con  legge  regionale,  della  delega  o  subdelega nei confronti dei
singoli enti inadempienti.
2.  Ferme  restando  speciali  disposizioni  dettate  dalle leggi che
disciplinano  le  singole  materie, ulteriori poteri sostitutivi sono
esercitati  dalla  Regione  in  caso  di  mancata  organizzazione per
l'esercizio associato di funzioni in ambiti territoriali ottimali, ai
sensi  dell'articolo  10,  comma 5, per il protrarsi di situazioni di
inefficacia  in  relazione  a  specifici  interventi finanziati dalla
Regione,  previsti  da  atti di programmazione comunitaria, statale e
regionale,  nonche' nelle ipotesi indicate agli articoli 93, comma 1,
lettera od), 105, comma 1, lettera f), e 182, comma 4, lettera b).
3. Gli oneri finanziari connessi all'esercizio dei poteri sostitutivi
sono a carico degli enti inadempienti.