Art. 190.
                 Conferimento di ulteriori funzioni.
1.  Per  le ulteriori funzioni ed i compiti conferiti alla Regione in
attuazione  di provvedimenti comunitari e nazionali, sono individuate
con  legge regionale le funzioni ed i compiti da attribuire, delegare
o  subdelegare  agli  enti  locali e quelli da mantenere in capo alla
Regione.