Art. 191.
                 Effettivo esercizio delle funzioni
                      e dei compiti conferiti.
1. Salvo quanto stabilito nei commi successivi, l'effettivo esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti dalla Regione agli enti locali
ai  sensi  dell'articolo  8,  decorre  dalla data di esecutivita' dei
provvedimenti   regionali   di   trasferimento   di   risorse  umane,
patrimoniali  e  finanziarie  di  cui  agli  articoli  192  e 193, ad
eccezione  delle  funzioni  e dei compiti amministrativi confermati e
gia'  operativi  alla data di entrata in vigore della presente legge,
ivi  compresi  quelli  in relazione ai quali sono stati gia' emanati,
alla  citata  data,  indirizzi e direttive ai sensi dell'articolo 52,
comma 2, della l.r. 4/1997.
2.  La  decorrenza  dell'effettivo  esercizio  delle  funzioni  e dei
compiti  conferiti ai sensi degli articoli 69, 70 e 71 e' determinata
con la legge regionale di cui all'articolo 189, comma 1.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge regionale
7  luglio  1999,  n.  6, la decorrenza dell'effettivo esercizio delle
funzioni  e dei compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 94, nonche'
le  modalita'  di  esercizio  delle stesse sono definite con la legge
regionale sul governo del territorio.
4.  La  decorrenza  dell'effettivo  esercizio  delle  funzioni  e dei
compiti  conferiti  dall'articolo  98  e' determinata dalla normativa
regionale di settore emanata ai sensi dell'articolo 194, comma 4.
5.  Ai  sensi  dell'articolo  138,  comma  2,  del  d.lgs.  112/1998,
l'esercizio  delle  funzioni  e  dei compiti di cui all'articolo 153,
comma   2,   decorre   dal  secondo  anno  scolastico  immediatamente
successivo  alla  data  di  entrata  in vigore del regolamento di cui
all'articolo 7 della l. 59/1997.
6.  Ai  sensi  dell'articolo  144,  comma  3,  del  d.lgs.  112/1998,
l'esercizio  delle  funzioni  e  dei compiti di cui all'articolo 158,
comma  1,  lettera n), decorre dal secondo anno scolastico successivo
alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 112/1998.
7.   Fino   alla   decorrenza,   ai   sensi  del  presente  articolo,
dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti dalla
Regione  agli  enti  locali,  la Regione assicura l'esercizio di tali
funzioni e compiti attraverso le proprie strutture.