Art. 191. Effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti. 1. Salvo quanto stabilito nei commi successivi, l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti dalla Regione agli enti locali ai sensi dell'articolo 8, decorre dalla data di esecutivita' dei provvedimenti regionali di trasferimento di risorse umane, patrimoniali e finanziarie di cui agli articoli 192 e 193, ad eccezione delle funzioni e dei compiti amministrativi confermati e gia' operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli in relazione ai quali sono stati gia' emanati, alla citata data, indirizzi e direttive ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della l.r. 4/1997. 2. La decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi degli articoli 69, 70 e 71 e' determinata con la legge regionale di cui all'articolo 189, comma 1. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge regionale 7 luglio 1999, n. 6, la decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 94, nonche' le modalita' di esercizio delle stesse sono definite con la legge regionale sul governo del territorio. 4. La decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti dall'articolo 98 e' determinata dalla normativa regionale di settore emanata ai sensi dell'articolo 194, comma 4. 5. Ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del d.lgs. 112/1998, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 153, comma 2, decorre dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7 della l. 59/1997. 6. Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del d.lgs. 112/1998, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettera n), decorre dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 112/1998. 7. Fino alla decorrenza, ai sensi del presente articolo, dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti dalla Regione agli enti locali, la Regione assicura l'esercizio di tali funzioni e compiti attraverso le proprie strutture.