Art. 192.
                  Assegnazione delle risorse umane.
1.  In  sede  di  prima applicazione della presente legge, la Regione
provvede, con le modalita' di cui al comma 2:
a) all'assegnazione di proprio personale agli enti locali destinatari
delle  funzioni  e  dei  compiti  amministrativi  conferiti  ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera b), per i quali il conferimento sia
stato  oggetto di adeguamento ovvero sia stato confermato, ma non sia
ancora  divenuto  operativo  alla  data  di  entrata  in vigore della
presente legge;
b) all'assegnazione agli enti locali destinatari delle funzioni e dei
compiti amministrativi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
del  personale  trasferito  alla Regione con i decreti del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  emanati in attuazione dell'articolo 7,
comma 1, della l. 57/1997.
2.  Per  i  fini  di  cui  al  comma  1,  lettere  a) e b), la Giunta
regionale,  con  propria  deliberazione,  adottata nel rispetto degli
istituti  della  partecipazione sindacale, entro novanta giorni dalla
data, rispettivamente, di entrata in vigore della presente legge e di
emanazione  dei  decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997, individua il personale
da  assegnare agli enti locali. La deliberazione adottata deve essere
sottoposta   alla   conferenza   Regione-autonomie   locali  al  fine
dell'acquisizione di apposita intesa.
3.  Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Presidente
della  Giunta  regionale,  su  proposta  dell'assessore competente in
materia  di rapporti e relazioni istituzionali, provvede, con proprio
decreto, da adottare nel rispetto degli istituti della partecipazione
sindacale  e  da sottoporre alla conferenza Regione-autonomie locali,
al  fine dell'acquisizione di apposita intesa, all'individuazione del
personale da assegnare agli enti locali.
4. Per il personale da assegnare ai sensi del comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 4, 5, 6, 7
e  8.  Il  personale  da  assegnare ai sensi del comma 1, lettera b),
transita  direttamente  nei ruoli degli enti assegnatari nel rispetto
delle  specifiche  disposizioni  relative  alla posizione giuridica e
retributiva.
5.  Qualora  non sia possibile l'assegnazione di proprio personale in
applicazione   del  comma  1,  lettera  a),  la  Regione  provvede  a
trasferire  agli  enti  locali  apposite  risorse finanziarie, con le
modalita'  di  cui  all'articolo 193, comma 2, per la copertura delle
spese   relative   al   personale  degli  enti  stessi  da  destinare
all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti.
6.  Per  l'assegnazione  delle  risorse  umane  per l'esercizio delle
funzioni  e dei compiti amministrativi conferiti in materia di difesa
del  suolo, si applicano le disposizioni del presente articolo, fermo
restando  quanto  stabilito dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 44 della
l.r. 53/1998.
7.  Per  l'assegnazione  delle  risorse  umane  per l'esercizio delle
funzioni  e  dei  compiti  amministrativi  conferiti  in  materia  di
trasporti  dalla  l.r.  30/1998  si  applicano  le  disposizioni  del
presente articolo.
8.  Per  l'assegnazione  delle  risorse  umane  per l'esercizio delle
funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di mercato
del  lavoro  dalla  l.r.  38/1998 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo   23   della   stessa   l.r.  38/1998,  come  modificato
dall'articolo 200 della presente legge.