Art. 192. Assegnazione delle risorse umane. 1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione provvede, con le modalita' di cui al comma 2: a) all'assegnazione di proprio personale agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), per i quali il conferimento sia stato oggetto di adeguamento ovvero sia stato confermato, ma non sia ancora divenuto operativo alla data di entrata in vigore della presente legge; b) all'assegnazione agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti amministrativi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del personale trasferito alla Regione con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della l. 57/1997. 2. Per i fini di cui al comma 1, lettere a) e b), la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale, entro novanta giorni dalla data, rispettivamente, di entrata in vigore della presente legge e di emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997, individua il personale da assegnare agli enti locali. La deliberazione adottata deve essere sottoposta alla conferenza Regione-autonomie locali al fine dell'acquisizione di apposita intesa. 3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali, provvede, con proprio decreto, da adottare nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale e da sottoporre alla conferenza Regione-autonomie locali, al fine dell'acquisizione di apposita intesa, all'individuazione del personale da assegnare agli enti locali. 4. Per il personale da assegnare ai sensi del comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Il personale da assegnare ai sensi del comma 1, lettera b), transita direttamente nei ruoli degli enti assegnatari nel rispetto delle specifiche disposizioni relative alla posizione giuridica e retributiva. 5. Qualora non sia possibile l'assegnazione di proprio personale in applicazione del comma 1, lettera a), la Regione provvede a trasferire agli enti locali apposite risorse finanziarie, con le modalita' di cui all'articolo 193, comma 2, per la copertura delle spese relative al personale degli enti stessi da destinare all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti. 6. Per l'assegnazione delle risorse umane per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di difesa del suolo, si applicano le disposizioni del presente articolo, fermo restando quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 44 della l.r. 53/1998. 7. Per l'assegnazione delle risorse umane per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di trasporti dalla l.r. 30/1998 si applicano le disposizioni del presente articolo. 8. Per l'assegnazione delle risorse umane per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di mercato del lavoro dalla l.r. 38/1998 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 della stessa l.r. 38/1998, come modificato dall'articolo 200 della presente legge.