Art. 193. Assegnazione delle risorse patrimoniali e finanziarie. 1. In sede di prima applicazione della presente legge la Regione provvede, con le modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4 a: a) l'assegnazione dei propri beni mobili ed immobili, nonche' al finanziamento delle spese per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti stessi conferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), il cui conferimento sia stato oggetto di adeguamento ovvero sia stato confermato, ma non sia ancora divenuto operativo alla data di entrata in vigore della presente legge; b) l'assegnazione dei beni mobili ed immobili, nonche' al finanziamento delle spese per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti stessi conferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), nell'ambito dei beni e delle risorse finanziarie trasferiti alla Regione con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997. 2. Per l'assegnazione dei beni mobili ed immobili di cui al comma 1, lettere a) e b), il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, agli adempimenti di cui all'articolo 14, comma 3, entro sessanta giorni dalla data, rispettivamente, di entrata in vigore della presente legge e di emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997. 3. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera a), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, all'istituzione degli specifici capitoli di bilancio di cui all'articolo 15, con la relativa dotazione per l'esercizio finanziario 1999, la cui copertura e' effettuata mediante trasferimento totale o parziale degli stanziamenti dei capitoli del bilancio regionale 1999 individuati nell'elenco di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della presente legge. Entro i successivi sessanta giorni, la Giunta regionale, con propria deliberazione da sottoporre al parere della conferenza Regione-autonomie locali, provvede alla ripartizione delle somme tra i singoli enti ai sensi dell'articolo 15. Trascorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede ad adottare, su proposta dell'assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali, oltre che il decreto d'istituzione dei capitoli di bilancio con la relativa dotazione finanziaria, un decreto, da sottoporre al parere alla conferenza Regione-autonomie locali, di ripartizione tra i singoli enti ai sensi dell'articolo 15. 4. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, all'istituzione degli specifici capitoli di bilancio di cui all'articolo 15 ed alla relativa dotazione finanziaria. Entro i successivi sessanta giorni, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione da sottoporre al parere della conferenza Regione-autonomie locali, alla ripartizione delle somme tra i singoli enti ai sensi dell'articolo 15. Trascorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede ad adottare, su proposta dell'assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali, oltre che il decreto di istituzione dei capitoli di bilancio con la relativa dotazione finanziaria, un decreto, da sottoporre al parere alla conferenza Regione-autonomie locali, di ripartizione tra i singoli enti ai sensi dell'articolo 15. 5. Per l'assegnazione delle risorse patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di difesa del suolo, si applicano le disposizioni del presente articolo, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, comma 2, della l.r. 53/1998. 6. Per l'assegnazione delle risorse patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di trasporto con la l.r. 30/1998, si applicano le disposizioni del presente articolo, fermo restando quanto stabilito negli articoli 35, 36 e 37 della stessa l.r. 30/1998. 7. Per l'assegnazione delle risorse patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di mercato del lavoro con la l.r. 38/1998 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della stessa l.r. 38/1998, come modificato dall'articolo 200 della presente legge.