Art. 193.
       Assegnazione delle risorse patrimoniali e finanziarie.
1.  In  sede  di  prima  applicazione della presente legge la Regione
provvede, con le modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4 a:
a)  l'assegnazione  dei  propri  beni  mobili ed immobili, nonche' al
finanziamento  delle  spese  per  l'esercizio  delle  funzioni  e dei
compiti  amministrativi agli enti locali destinatari delle funzioni e
dei  compiti  stessi  conferiti  ai  sensi  dell'articolo 8, comma 1,
lettera  b),  il  cui  conferimento  sia stato oggetto di adeguamento
ovvero  sia  stato  confermato,  ma non sia ancora divenuto operativo
alla data di entrata in vigore della presente legge;
b)   l'assegnazione   dei   beni   mobili  ed  immobili,  nonche'  al
finanziamento  delle  spese  per  l'esercizio  delle  funzioni  e dei
compiti  conferiti  agli enti locali destinatari delle funzioni e dei
compiti  stessi  conferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera
a),  nell'ambito dei beni e delle risorse finanziarie trasferiti alla
Regione  con  i  decreti  del  Presidente  del Consiglio dei ministri
emanati in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997.
2.  Per l'assegnazione dei beni mobili ed immobili di cui al comma 1,
lettere  a)  e b), il Presidente della Giunta regionale provvede, con
proprio  decreto,  agli  adempimenti di cui all'articolo 14, comma 3,
entro  sessanta  giorni  dalla  data,  rispettivamente, di entrata in
vigore   della  presente  legge  e  di  emanazione  dei  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1,
della l. 59/1997.
3.  Per  il  finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera a),
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Presidente  della  Giunta regionale provvede, con proprio
decreto,  all'istituzione degli specifici capitoli di bilancio di cui
all'articolo   15,   con   la   relativa  dotazione  per  l'esercizio
finanziario   1999,   la   cui   copertura   e'  effettuata  mediante
trasferimento  totale  o parziale degli stanziamenti dei capitoli del
bilancio regionale 1999 individuati nell'elenco di cui all'allegato A
che  costituisce  parte  integrante  della  presente  legge.  Entro i
successivi   sessanta   giorni,  la  Giunta  regionale,  con  propria
deliberazione    da    sottoporre    al   parere   della   conferenza
Regione-autonomie  locali, provvede alla ripartizione delle somme tra
i  singoli enti ai sensi dell'articolo 15. Trascorso inutilmente tale
termine il Presidente della Giunta regionale provvede ad adottare, su
proposta dell'assessore competente in materia di rapporti e relazioni
istituzionali,  oltre  che  il  decreto d'istituzione dei capitoli di
bilancio  con  la  relativa  dotazione  finanziaria,  un  decreto, da
sottoporre  al  parere  alla  conferenza Regione-autonomie locali, di
ripartizione tra i singoli enti ai sensi dell'articolo 15.
4.  Per  il  finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera b),
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  emanazione  dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7, comma
1,  della  l. 59/1997, il Presidente della Giunta regionale provvede,
con  proprio  decreto,  all'istituzione  degli  specifici capitoli di
bilancio   di   cui   all'articolo  15  ed  alla  relativa  dotazione
finanziaria.  Entro i successivi sessanta giorni, la Giunta regionale
provvede,  con  propria  deliberazione  da sottoporre al parere della
conferenza  Regione-autonomie  locali,  alla ripartizione delle somme
tra  i  singoli enti ai sensi dell'articolo 15. Trascorso inutilmente
tale  termine  il  Presidente  della  Giunta  regionale  provvede  ad
adottare,   su  proposta  dell'assessore  competente  in  materia  di
rapporti   e   relazioni  istituzionali,  oltre  che  il  decreto  di
istituzione  dei  capitoli  di  bilancio  con  la  relativa dotazione
finanziaria,  un  decreto,  da  sottoporre  al parere alla conferenza
Regione-autonomie locali, di ripartizione tra i singoli enti ai sensi
dell'articolo 15.
5.  Per  l'assegnazione  delle risorse patrimoniali e finanziarie per
l'esercizio  delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in
materia  di  difesa  del  suolo,  si  applicano  le  disposizioni del
presente  articolo, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44,
comma 2, della l.r. 53/1998.
6.  Per  l'assegnazione  delle risorse patrimoniali e finanziarie per
l'esercizio  delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in
materia   di   trasporto   con  la  l.r.  30/1998,  si  applicano  le
disposizioni  del  presente articolo, fermo restando quanto stabilito
negli articoli 35, 36 e 37 della stessa l.r. 30/1998.
7.  Per  l'assegnazione  delle risorse patrimoniali e finanziarie per
l'esercizio  delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in
materia  di  mercato  del  lavoro con la l.r. 38/1998 si applicano le
disposizioni  di  cui all'articolo 24 della stessa l.r. 38/1998, come
modificato dall'articolo 200 della presente legge.