Art. 194.
                 Legislazione regionale di settore.
1.  In  materia  di  attivita'  a rischio di incidente rilevante e di
commercio,  la  Regione,  con  le  leggi  di cui rispettivamente agli
articoli  188,  comma  1,  e  189,  comma  1,  provvede ad emanare la
normativa di settore ai sensi dell'articolo 72 del d.lgs. 112/1998 ed
ai sensi del d.lgs. 114/1998.
2.  La  legislazione  regionale  di  settore  per la disciplina della
programmazione  degli  interventi  di  cui  agli  articoli 85 e 86 e'
emanata  entro  il  termine  previsto  dall'articolo  12  del  d.lgs.
123/1998.
3.  Entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  la  Regione  provvede ad emanare la legislazione regionale di
settore   nelle  materie  non  ancora  disciplinate  dalla  normativa
regionale.
4.  Entro  il termine di cui al comma 3, la Regione provvede altresi'
all'adeguamento   della  vigente  normativa  regionale,  nei  singoli
settori  organici di materie, alle norme della presente legge nonche'
al  riordino  ed  alla  semplificazione  della  normativa  stessa. In
particolare,  la  Regione  provvede  alla  riforma della legislazione
regionale  in  materia di pianificazione territoriale ed urbanistica,
attraverso   l'emanazione  della  legge  regionale  sul  governo  del
territorio  di  cui  all'articolo  191,  comma  3,  che disciplini lo
strumento  urbanistico  comunale, quale unico ed organico riferimento
per  i  cittadini e gli operatori, relativamente alle possibilita' ed
alle regole da osservare per la realizzazione degli interventi.
5.  Nell'ambito  del riordino e della semplificazione della normativa
vigente  ai  sensi  del  comma  4,  la  Regione provvede inoltre alla
revisione  della  disciplina  concernente  gli  istituti regionali di
formazione  di cui all'articolo 31, anche al fine dell'istituzione di
un'apposita scuola per l'attivita' formativa integrata tra Regione ed
enti locali.
6.  Nell'ambito  della  legislazione  regionale di cui al comma 3, la
Regione puo':
a)   istituire,   per   l'esercizio  delle  funzioni  e  dei  compiti
amministrativi  di cui agli articoli 120, comma 1, lettera a), numero
2),  e  129,  comma  1,  lettera d), l'agenzia regionale per i porti,
quale  ente  strumentale  regionale,  ai sensi dell'articolo 53 dello
Statuto;
b)   promuovere,   d'intesa  con  le  province,  la  costituzione  di
un'apposita  azienda  regionale  per  le  strade,  nella forma di una
societa'  per  azioni,  ai  fini  dell'esercizio delle funzioni e dei
compiti   amministrativi,   di  cui  agli  articoli  124  e  125,  di
progettazione,  di  costruzione  e  di  gestione  della  rete  viaria
regionale  e  di  quelle  provinciali, allo scopo del rinnovo e dello
sviluppo delle reti stesse.
7.  Con  la  legislazione  di  cui  al  presente articolo, la Regione
disciplina  le  forme  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
procedimenti   amministrativi,   ivi   comprese   le   modalita'   di
concertazione    della   azione   amministrativa   e   l'agevolazione
dell'esercizio  delle  attivita'  private  mediante l'eliminazione di
vincoli procedimentali.