Art. 194. Legislazione regionale di settore. 1. In materia di attivita' a rischio di incidente rilevante e di commercio, la Regione, con le leggi di cui rispettivamente agli articoli 188, comma 1, e 189, comma 1, provvede ad emanare la normativa di settore ai sensi dell'articolo 72 del d.lgs. 112/1998 ed ai sensi del d.lgs. 114/1998. 2. La legislazione regionale di settore per la disciplina della programmazione degli interventi di cui agli articoli 85 e 86 e' emanata entro il termine previsto dall'articolo 12 del d.lgs. 123/1998. 3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad emanare la legislazione regionale di settore nelle materie non ancora disciplinate dalla normativa regionale. 4. Entro il termine di cui al comma 3, la Regione provvede altresi' all'adeguamento della vigente normativa regionale, nei singoli settori organici di materie, alle norme della presente legge nonche' al riordino ed alla semplificazione della normativa stessa. In particolare, la Regione provvede alla riforma della legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, attraverso l'emanazione della legge regionale sul governo del territorio di cui all'articolo 191, comma 3, che disciplini lo strumento urbanistico comunale, quale unico ed organico riferimento per i cittadini e gli operatori, relativamente alle possibilita' ed alle regole da osservare per la realizzazione degli interventi. 5. Nell'ambito del riordino e della semplificazione della normativa vigente ai sensi del comma 4, la Regione provvede inoltre alla revisione della disciplina concernente gli istituti regionali di formazione di cui all'articolo 31, anche al fine dell'istituzione di un'apposita scuola per l'attivita' formativa integrata tra Regione ed enti locali. 6. Nell'ambito della legislazione regionale di cui al comma 3, la Regione puo': a) istituire, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 120, comma 1, lettera a), numero 2), e 129, comma 1, lettera d), l'agenzia regionale per i porti, quale ente strumentale regionale, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto; b) promuovere, d'intesa con le province, la costituzione di un'apposita azienda regionale per le strade, nella forma di una societa' per azioni, ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, di cui agli articoli 124 e 125, di progettazione, di costruzione e di gestione della rete viaria regionale e di quelle provinciali, allo scopo del rinnovo e dello sviluppo delle reti stesse. 7. Con la legislazione di cui al presente articolo, la Regione disciplina le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi, ivi comprese le modalita' di concertazione della azione amministrativa e l'agevolazione dell'esercizio delle attivita' private mediante l'eliminazione di vincoli procedimentali.