Art. 195.
                  Riordino di organismi collegiali.
1. La Giunta regionale individua, con apposita deliberazione, sentita
la   competente  commissione  consiliare  permanente,  gli  organismi
collegiali  istituiti  prima  della  data  di entrata in vigore della
presente legge, ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini
istituzionali  della  Regione,  ivi  compresi  quelli che configurano
forme  di  cooperazione  e di concertazione con le autonomie locali e
funzionali, nonche' con le organizzazioni economico-sociali.
2.  La  deliberazione  di  cui al comma 1 e' adottata entro nove mesi
dalla  data  di entrata in vigore della presente legge. Gli organismi
non individuati nella medesima deliberazione s'intendono soppressi.