Art. 195. Riordino di organismi collegiali. 1. La Giunta regionale individua, con apposita deliberazione, sentita la competente commissione consiliare permanente, gli organismi collegiali istituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione, ivi compresi quelli che configurano forme di cooperazione e di concertazione con le autonomie locali e funzionali, nonche' con le organizzazioni economico-sociali. 2. La deliberazione di cui al comma 1 e' adottata entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organismi non individuati nella medesima deliberazione s'intendono soppressi.