Art. 196.
                    Osservatorio per l'attuazione
                  del decentramento amministrativo.
1.  Al  fine di monitorare le fasi di realizzazione del decentramento
amministrativo  a  livello regionale e locale, la Regione promuove la
costituzione   di   un  osservatorio  al  quale  possono  partecipare
rappresentanti    del    dipartimento    della   funzione   pubblica,
dell'amministrazione  regionale,  delle amministrazioni provinciali e
locali,  designati dalla conferenza Regione-autonomie locali, nonche'
delle   organizzazioni   economiche   e   sociali,  ivi  comprese  le
organizzazioni  sindacali  confederali  regionali e le federazioni di
categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali.
2.  In particolare, l'osservatorio di cui al comma 1 ha il compito di
verificare  lo  stato  di  attuazione della presente legge al fine di
segnalare  ai  competenti  organi,  eventuali  ritardi  o difficolta'
nella:
a)  emanazione dei provvedimenti di assegnazione delle risorse umane,
finanziarie e patrimoniali per l'esercizio delle funzioni conferite;
b)  emanazione  delle  norme  integrative,  al  fine  della  puntuale
ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi generalmente
conferiti;
c)   emanazione,   adeguamento,   semplificazione  e  riordino  della
legislazione regionale di settore.
3.   L'osservatorio   inoltre   formula   proposte   ai   fini  della
semplificazione dei procedimenti amministrativi, secondo i criteri ed
i principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della l. 59/1997.
4.  L'attivita'  di  supporto  all'osservatorio  e'  assicurata dalla
struttura organizzativa di cui all'articolo 18, comma 3.