Art. 196. Osservatorio per l'attuazione del decentramento amministrativo. 1. Al fine di monitorare le fasi di realizzazione del decentramento amministrativo a livello regionale e locale, la Regione promuove la costituzione di un osservatorio al quale possono partecipare rappresentanti del dipartimento della funzione pubblica, dell'amministrazione regionale, delle amministrazioni provinciali e locali, designati dalla conferenza Regione-autonomie locali, nonche' delle organizzazioni economiche e sociali, ivi comprese le organizzazioni sindacali confederali regionali e le federazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali. 2. In particolare, l'osservatorio di cui al comma 1 ha il compito di verificare lo stato di attuazione della presente legge al fine di segnalare ai competenti organi, eventuali ritardi o difficolta' nella: a) emanazione dei provvedimenti di assegnazione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per l'esercizio delle funzioni conferite; b) emanazione delle norme integrative, al fine della puntuale ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi generalmente conferiti; c) emanazione, adeguamento, semplificazione e riordino della legislazione regionale di settore. 3. L'osservatorio inoltre formula proposte ai fini della semplificazione dei procedimenti amministrativi, secondo i criteri ed i principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della l. 59/1997. 4. L'attivita' di supporto all'osservatorio e' assicurata dalla struttura organizzativa di cui all'articolo 18, comma 3.