Art. 197.
      Modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37.
1.  La  lettera b) del secondo comma dell'articolo 21, il sesto comma
dell'articolo 26 e l'articolo 27 della l.r. 37/1985 sono abrogati.
2.  All'articolo  28  della  l.r.  37/1985 sono apportate le seguenti
modifiche:
a)  il  secondo  comma  e'  sostituito  dal seguente: "Fermo restando
l'iscrizione   nel   registro   regionale   delle  organizzazioni  di
volontariato  prevista  per  le associazioni dalla legge regionale 28
giugno  1993,  n.  29,  la  Regione istituisce l'albo regionale delle
associazioni  di  volontariato  della protezione civile per i fini di
cui  al  primo  comma  e  per l'accertamento dell'attivita' operativa
delle associazioni stesse.";
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Le  associazioni  di volontariato di cui al secondo comma presentano
al  Presidenta  della Giunta regionale domanda di iscrizione all'albo
corredata dalla copia del decreto di iscrizione al registro regionale
del  volontariato,  dalla  dichiarazione  del  legale  rappresentante
relativa  alle  iscrizioni  del  testo  unico di pubblica sicurezza e
l'attestazione  sulla  idoneita'  morale dell'associazione e dei suoi
componenti rilasciata dalle competenti autorita'.";
c) i commi settimo, ottavo e nono sono abrogati.