Art. 197. Modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37. 1. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 21, il sesto comma dell'articolo 26 e l'articolo 27 della l.r. 37/1985 sono abrogati. 2. All'articolo 28 della l.r. 37/1985 sono apportate le seguenti modifiche: a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Fermo restando l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato prevista per le associazioni dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, la Regione istituisce l'albo regionale delle associazioni di volontariato della protezione civile per i fini di cui al primo comma e per l'accertamento dell'attivita' operativa delle associazioni stesse."; b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Le associazioni di volontariato di cui al secondo comma presentano al Presidenta della Giunta regionale domanda di iscrizione all'albo corredata dalla copia del decreto di iscrizione al registro regionale del volontariato, dalla dichiarazione del legale rappresentante relativa alle iscrizioni del testo unico di pubblica sicurezza e l'attestazione sulla idoneita' morale dell'associazione e dei suoi componenti rilasciata dalle competenti autorita'."; c) i commi settimo, ottavo e nono sono abrogati.