Art. 198.
                      Modificazioni alla legge
                  regionale 10 maggio 1990, n. 42.
1.  Alla  legge  regionale  10  maggio 1990, n. 42, sono apportate le
modifiche previste ai commi 2 e 3.
2. Il comma 3 dell'articolo 2 e' abrogato.
3. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
                             "Art. 2 bis
                Comunicazione di inizio di attivita'
1.  Non e' soggetta ad autorizzazione la realizzazione delle seguenti
opere ed interventi:
a)   opere   relative   alle  linee  ed  impianti  di  trasporto,  di
trasformazione  e  di  distribuzione  di  energia  elettrica  la  cui
tensione  nominale  sia  pari  o  inferiore  a 20 mila volt, e la cui
lunghezza non sia superiore a 500 metri,
b)  opere  accessorie,  varianti, rifacimenti delle linee ed impianti
elettrici  di  tensione nominale fino a 20 mila volt a condizione che
gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi;
c)  interventi  di  manutenzione  ordinaria  delle  linee ed impianti
elettrici esistenti:
2.  Gli  esercenti  di  linea  ed  impianti  elettrici  che intendano
realizzare  le opere e gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e
b),  ne  danno comunicazione alla provincia interessata almeno trenta
giorni   prima  dell'inizio  dei  lavori,  allegando  le  valutazioni
tecniche  del competente organo di controllo relative all'esposizione
della popolazione ai campi eletromagnetici.
3. Gli esercenti delle linee ed impianti elettrici di cui al comma 1,
lettera  a) e b), trasmettono semestralmente ai comuni interessati ed
all'assessorato  regionale  competente in materia di lavori pubblici,
l'elenco  delle  nuove  linee da realizzare, corredato dalle relative
planimetrie  e  delle  autocertificazione di conformita' alle vigenti
normative:".