Art. 198. Modificazioni alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 42. 1. Alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, sono apportate le modifiche previste ai commi 2 e 3. 2. Il comma 3 dell'articolo 2 e' abrogato. 3. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: "Art. 2 bis Comunicazione di inizio di attivita' 1. Non e' soggetta ad autorizzazione la realizzazione delle seguenti opere ed interventi: a) opere relative alle linee ed impianti di trasporto, di trasformazione e di distribuzione di energia elettrica la cui tensione nominale sia pari o inferiore a 20 mila volt, e la cui lunghezza non sia superiore a 500 metri, b) opere accessorie, varianti, rifacimenti delle linee ed impianti elettrici di tensione nominale fino a 20 mila volt a condizione che gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi; c) interventi di manutenzione ordinaria delle linee ed impianti elettrici esistenti: 2. Gli esercenti di linea ed impianti elettrici che intendano realizzare le opere e gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), ne danno comunicazione alla provincia interessata almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, allegando le valutazioni tecniche del competente organo di controllo relative all'esposizione della popolazione ai campi eletromagnetici. 3. Gli esercenti delle linee ed impianti elettrici di cui al comma 1, lettera a) e b), trasmettono semestralmente ai comuni interessati ed all'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, l'elenco delle nuove linee da realizzare, corredato dalle relative planimetrie e delle autocertificazione di conformita' alle vigenti normative:".