Art. 199.
                 Modificazioni alla legge regionale
                      18 novembre 1991, n. 74.
1.  Alla  legge  regionale  18  novembre  1991,  n.  74  e successive
modifiche, sono apportate le modifiche previste ai commi 2 e 3.
2.  La  lettera  g)  del  comma 1 dell'articolo 2 e' sostituita dalla
seguente:
"g)  l'adozione  delle  decisioni d'urgenza ai fini della prevenzione
del danno ambientale;".
3. Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
                             "Art. 9 bis
             Aree ad elevato rischio di crisi ambientale
1.  Ai  sensi  dell'articolo  74  del  d. lgs. 112/1998, il Consiglio
regionale,  su  proposta  della  Giunta  regionale,  sentiti gli enti
locali   e   previo   parere  del  comitato  tecnico-scientifico  per
l'ambiente,   con  propria  deliberazione  da  pubblicarsi  sul  BUR,
individua  nel  territorio  regionale le zone caratterizzate da gravi
alterazioni    degli    equilibri   ecologici   nei   corpi   idrici,
nell'atmosfera  e  nel suolo che comporta rischio per l'ambiente e la
popolazione .
2.  Con  la  deliberazione  di cui al comma 1, il Consiglio regionale
dichiara  le  zone  individuate  aree  ad  elevato  rischio  di crisi
ambientale.  La  dichiarazione  ha  validita'  di  cinque anni e puo'
essere rinnovata per una sola volta.
3.   Entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della
deliberazione  di  cui al comma 1, il Consiglio regionale approva, su
proposta  della  Giunta regionale, il piano di risanamento delle aree
ad  elevato  rischio di crisi ambientale, di seguito denominato piano
di  risanamento,  il  quale  stabilisce  in via prioritaria le misure
urgenti  per  rimuovere  le situazioni di rischio e per il ripristino
ambientale,   tenendo   conto   della  ricognizione  degli  squilibri
ambientale  e  delle  fonti  inquinanti  nonche'  degli interventi di
risanamento, previsti dalla citata deliberazione.
4.  Il  piano  di  risanamento,  che  e'  pubblicato  sul  BUR,  deve
contenere:
a) l'indicazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale;
b) l'ordine di priorita' degli interventi da realizzare;
c) le modalita' per l'effettuazione degli interventi;
d) la stima degli oneri finanziari;
e)  le  misure  atte  a  garantire la vigilanza ed il controllo sullo
stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.
5.  La  Giunta  regionale, tenendo conto della priorita' indicate dal
piano   di  risanamento  e  delle  disponibilita'  finamziarie  degli
appositi  stanziamenti  del bilancio regionale, assegna un termine ai
soggetti interessati alla realizzazione degli interventi previsti dal
piano  di risanamento per la presentazione dei relativi progetti, che
vengono   approvati  dalla  Giunta  regionale,  sentito  il  comitato
tecnico-scientifico  per  l'ambiente.  L'approvazione dei progetti ha
effetto   di   dichiarazione   di   pubblica   utilita',  urgenza  ed
indifferibilita' delle opere in essi previste. Decorso inutilmente il
termine  la  Regione provvede d'ufficio o in via sostitutiva, qualora
si tratti di enti locali, tramite le proprie strutture. La nota delle
spese e' resa esecutoria ed e' riscossa con le modalita' previste dal
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.".