Art. 199. Modificazioni alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74. 1. Alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive modifiche, sono apportate le modifiche previste ai commi 2 e 3. 2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 e' sostituita dalla seguente: "g) l'adozione delle decisioni d'urgenza ai fini della prevenzione del danno ambientale;". 3. Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: "Art. 9 bis Aree ad elevato rischio di crisi ambientale 1. Ai sensi dell'articolo 74 del d. lgs. 112/1998, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti gli enti locali e previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, con propria deliberazione da pubblicarsi sul BUR, individua nel territorio regionale le zone caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comporta rischio per l'ambiente e la popolazione . 2. Con la deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale dichiara le zone individuate aree ad elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validita' di cinque anni e puo' essere rinnovata per una sola volta. 3. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di seguito denominato piano di risanamento, il quale stabilisce in via prioritaria le misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale, tenendo conto della ricognizione degli squilibri ambientale e delle fonti inquinanti nonche' degli interventi di risanamento, previsti dalla citata deliberazione. 4. Il piano di risanamento, che e' pubblicato sul BUR, deve contenere: a) l'indicazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale; b) l'ordine di priorita' degli interventi da realizzare; c) le modalita' per l'effettuazione degli interventi; d) la stima degli oneri finanziari; e) le misure atte a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi. 5. La Giunta regionale, tenendo conto della priorita' indicate dal piano di risanamento e delle disponibilita' finamziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale, assegna un termine ai soggetti interessati alla realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento per la presentazione dei relativi progetti, che vengono approvati dalla Giunta regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente. L'approvazione dei progetti ha effetto di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere in essi previste. Decorso inutilmente il termine la Regione provvede d'ufficio o in via sostitutiva, qualora si tratti di enti locali, tramite le proprie strutture. La nota delle spese e' resa esecutoria ed e' riscossa con le modalita' previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.".